Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, quali sono le possibilità di contestarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7907/2024) fa luce sui confini molto stretti del ricorso patteggiamento, confermando che le possibilità di impugnazione sono drasticamente limitate dalla normativa vigente. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla decisione di un imputato di presentare ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Alessandria. L’imputato lamentava, in sostanza, la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale (che prevede l’obbligo di immediato proscioglimento in presenza di determinate cause) e contestava il trattamento sanzionatorio concordato.
Le Restrizioni al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile, trattandolo con la procedura semplificata “de plano”, ovvero senza udienza pubblica. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che ha riscritto le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
L’Articolo 448, Comma 2-bis, c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile di motivi per cui sia il pubblico ministero sia l’imputato possono proporre ricorso. Essi sono:
1. Vizi della volontà: se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione: se la sentenza non corrisponde a quanto richiesto dalle parti nell’accordo.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena: se la pena o la misura di sicurezza applicata è illegale (ad esempio, perché superiore ai limiti di legge).
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in una di queste quattro categorie è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che, essendo la sentenza di patteggiamento il risultato di un accordo tra le parti, non è possibile contestare in sede di legittimità la valutazione sulla responsabilità penale o l’adeguatezza della pena concordata. I motivi addotti dal ricorrente, quali la violazione di legge generica e il vizio di motivazione, non rientrano nell’elenco tassativo dell’art. 448 c.p.p.
La Corte ha sottolineato che queste lamentele sono estranee all’ambito di controllo consentito dopo la riforma. L’obiettivo del legislatore del 2017 era proprio quello di ridurre il contenzioso sulle sentenze frutto di un accordo, limitando le impugnazioni a vizi procedurali o errori giuridici macroscopici e ben definiti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un principio ormai consolidato: presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è un’operazione ad alto rischio se non si fonda su uno dei motivi specificamente previsti dalla legge. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come nel caso di specie, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un tentativo generico di rimettere in discussione l’accordo raggiunto.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la riforma del 2017, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi, indicati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso analizzato, di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7907 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7907 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avfio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. e del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge, quest’ultima genericamente dedotta, non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cessazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso i’130/11/2023