Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2   Num. 32895  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIP TRIBUNALE    di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il  Giudice  delle  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Perugia,  con sentenza ex art.  444  cod. proc. pen. in data 15 luglio 2025, applicava a COGNOME NOME la pena concordata tra le parti di anni 2,  mesi 8 di reclusione ed euro 3.400,00  di  multa  in  ordine  al  reato  di  riciclaggio  allo  stesso  contestato  ed  a COGNOME NOME quella di anni 1, mesi 6 ed euro 400,00 di multa in ordine ai delitti di ricettazione e violazione della misura di prevenzione ascritti a quest’ultimo.
 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite il difensore AVV_NOTAIO  deducendo, con unico e comune motivo, violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità  ed  all’omessa  motivazione  sulla  sussistenza  delle  condizioni  per pronunciare sentenza di proscioglimento.
I ricorsi risultano proposti per motivi non deducibili avverso le sentenze di patteggiamento e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ed invero va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità a i sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza ” de plano ” ex art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 25 settembre 2025 IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME