Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità
Il patteggiamento è uno strumento processuale che permette di definire un processo penale in modo rapido, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le severe condizioni per un ricorso patteggiamento, evidenziando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Una persona imputata per reati di rapina tentata e consumata, oltre che di furto aggravato, aveva concordato una pena tramite il rito del patteggiamento, come previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Perugia, in data 3 luglio 2025, applicava la pena concordata di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
Successivamente, l’imputata, tramite il proprio difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Il motivo del ricorso si concentrava sulla presunta errata affermazione di responsabilità per uno dei capi di imputazione, lamentando una violazione di legge.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale, specialmente dopo le riforme legislative: non si può contestare una sentenza di patteggiamento con argomentazioni vaghe e non specifiche.
La Corte ha stabilito che l’impugnazione era “priva di qualsiasi adeguata ragione di critica”, risultando del tutto generica. Questo aspetto è fondamentale quando si tratta di un ricorso patteggiamento, poiché la legge stessa pone dei paletti molto precisi alle possibilità di impugnazione.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso e la Riforma del Patteggiamento
Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si contesta l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
In pratica, la legge presume che, accettando il patteggiamento, l’imputato rinunci a contestare nel merito l’accusa, salvo casi eccezionali e ben definiti. Un ricorso che non si attiene a questi limiti, ma si limita a una critica generica sulla responsabilità, non può essere accolto. La Corte, citando un proprio precedente (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018), ha ribadito che in questi casi la declaratoria di inammissibilità avviene con un’ordinanza “de plano”, ovvero senza udienza, a sottolineare la manifesta infondatezza del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione ha conseguenze pratiche molto importanti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due effetti automatici:
1.  Condanna alle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento giudiziario da lui avviato inutilmente.
2.  Versamento alla Cassa delle ammende: Viene disposta la condanna al pagamento di una somma di denaro, che nel caso di specie è stata equitativamente determinata in 3.000,00 euro. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare ricorsi pretestuosi o dilatori.
Questa ordinanza serve da monito: la scelta di accedere al patteggiamento è una decisione ponderata che limita fortemente le successive possibilità di impugnazione. Qualsiasi ricorso deve essere fondato su motivi specifici e legalmente ammessi, altrimenti si trasforma in un boomerang processuale ed economico per l’imputato.
 
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento è molto limitata. Il ricorso è inammissibile se si basa su motivi generici o se contesta l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene ritenuto generico?
Se il ricorso è considerato generico e privo di adeguate critiche alla decisione, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. La decisione viene presa con un’ordinanza “de plano”, cioè senza la celebrazione di un’udienza pubblica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza esaminata, tale somma è stata fissata a 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2   Num. 32896  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/07/2025 del GIP TRIBUNALE    di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il  Giudice  delle  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Perugia,  con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 3 luglio 2025 applicava a NOME COGNOME NOME la pena concordata tra le parti di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di rapina tentata e consumata, e furto aggravato alla stessa contestati.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità per il capo n. 3 dell’imputazione.
Il ricorso è proposto per motivi del tutto generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero l’impugnazione è priva di qualsiasi adeguata ragione di critica della decisione  impugnata  pur  emessa  a  seguito  di  patteggiamento;  al  proposito  va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità a i sensi dell’art. 448, comma
2bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza ” de plano ” ex art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 25 settembre 2025 IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME