Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, sottolineando le severe conseguenze per chi tenta di superare tali limiti. Analizziamo la decisione per comprendere meglio la logica del legislatore e le implicazioni pratiche per gli imputati.
I Fatti del Caso
Due persone, dopo aver concordato con il Pubblico Ministero una pena per il reato di tentata rapina aggravata in concorso, ottenevano dal Giudice dell’Udienza Preliminare una sentenza di patteggiamento. Nonostante l’accordo raggiunto, i due imputati decidevano di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La motivazione addotta a sostegno del ricorso era la presunta “contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” della sentenza stessa, un vizio che solitamente si contesta nelle sentenze emesse all’esito di un giudizio ordinario.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, senza neppure la necessità di un’udienza formale. La decisione si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale: l’articolo 448, comma 2-bis. Questa disposizione elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Tra questi non figura un generico vizio di motivazione come quello lamentato dai ricorrenti.
La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso proposto non rientrava in alcuna delle categorie consentite dalla legge, rendendo l’impugnazione inammissibile sin dall’origine. Di conseguenza, i giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è strettamente ancorata al dettato normativo. L’articolo 448, comma 2-bis c.p.p. limita la possibilità di ricorso patteggiamento a questioni specifiche, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata, o la mancata applicazione di una causa di non punibilità evidente. Contestare la “logicità” della motivazione di una sentenza che ratifica un accordo tra le parti è intrinsecamente contraddittorio. Il patteggiamento, infatti, si basa proprio sulla volontà concorde di imputato e accusa, e la motivazione del giudice è volta a verificare la correttezza dell’accordo e non a valutare le prove come in un dibattimento.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che l’inammissibilità è stata causata da una “colpa” dei ricorrenti, i quali hanno attivato un rimedio processuale al di fuori dei casi consentiti. Citando un principio affermato dalla Corte Costituzionale, i giudici hanno sottolineato che l’abuso dello strumento processuale giustifica l’imposizione di una sanzione pecuniaria, volta a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati. La sanzione di tremila euro è stata commisurata alla “rilevante entità di detta colpa”.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il patteggiamento è una scelta processuale che implica la rinuncia a far valere determinate contestazioni. L’impugnazione della sentenza che ne deriva è un’eccezione, non la regola, e può fondarsi solo sui motivi tassativamente indicati dalla legge. Qualsiasi tentativo di contestare la sentenza di patteggiamento per vizi di motivazione generici è destinato a fallire, con l’ulteriore conseguenza negativa di una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta del rito e le reali possibilità di impugnazione, per evitare di incorrere in costi aggiuntivi e sanzioni.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, è possibile impugnarla solo per i motivi specificamente ed esclusivamente previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo del ricorso, ovvero la presunta “contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”, non rientra nell’elenco tassativo dei motivi per cui la legge consente di impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34681 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34681 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME,, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine al tentativo di rapina aggravata in concorso loro contestato, la pena concordata tra le parti, deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonchØ apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 22/07/2025
– Relatore –
Ord. n. sez. 1442/2025