Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per accelerare i tempi della giustizia. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di appello sono tassativamente limitati dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Velletri. L’imputato, accordatosi con la pubblica accusa, aveva ottenuto l’applicazione di una pena per il reato di tentato furto aggravato e recidiva. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva successivamente di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Motivo del Ricorso Patteggiamento
Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, un vizio specifico della sentenza: la presunta mancanza di motivazione riguardo alle ragioni che avevano portato alla determinazione della pena applicata. In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice non avesse spiegato adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito per quantificare la sanzione, seppur concordata tra le parti.
La Decisione della Corte e i Limiti Normativi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno la necessità di un’udienza formale. La decisione si fonda su una norma chiave della procedura penale: l’articolo 448, comma 2-bis. Questa disposizione elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Tra questi non figura la carenza di motivazione sulla quantificazione della pena concordata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono di natura prettamente procedurale e si basano sulla logica stessa dell’istituto del patteggiamento. Quando l’imputato e il pubblico ministero raggiungono un accordo sulla pena, essi accettano implicitamente la congruità della sanzione proposta. La valutazione del giudice si concentra sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e sull’adeguatezza della pena, ma non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata come in un giudizio ordinario, proprio perché la pena è frutto di un accordo negoziale.
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto per deflazionare il carico della Cassazione e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, limita espressamente l’appello a questioni come l’errata espressione della volontà dell’imputato, vizi del consenso, o l’illegalità della pena. La censura sollevata dal ricorrente, relativa alla motivazione, esula completamente da questo elenco. Pertanto, il ricorso è stato giudicato privo dei presupposti di legge per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a far valere determinate doglianze. Chi presenta un ricorso patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge non solo non otterrà una revisione della sentenza, ma andrà incontro a conseguenze negative. Come stabilito dalla Corte, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (quattromila euro) alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di impugnare una sentenza frutto di un accordo processuale, le cui vie di riesame sono volutamente e strettamente circoscritte dal legislatore.
 
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, non è possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Qual è stata la ragione specifica per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato – la presunta carenza di motivazione sulla quantificazione della pena – non rientra tra quelli previsti dalla legge come validi per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in quattromila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34608  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GUARDAVALLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2025 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Velletri indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 99 comma 4, cod. pen.
Con l’unico motivo, la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo alle ragioni che hanno determiNOME l’applicazione della pena.
Rilevato che tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall’ art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consi trere estensore
Il PreVidte