Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Motivi di Inammissibilità
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per definire un procedimento penale in modo celere. Tuttavia, le possibilità di contestare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi non possono essere portati all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena con il pubblico ministero e aver ottenuto la ratifica dal Tribunale di Brescia, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’oggetto del contendere non era la misura della pena concordata, bensì un presunto vizio procedurale. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe omesso di verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di emettere la sentenza di patteggiamento.
La Tesi del Ricorrente
Il ricorrente sosteneva che la sentenza fosse viziata da una violazione di legge. A suo avviso, il giudice, prima di applicare la pena concordata, ha il dovere di controllare che non esistano le condizioni per un’assoluzione immediata. La presunta mancata esecuzione di questo controllo costituiva, secondo la difesa, un motivo valido per annullare la sentenza in sede di legittimità.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso attraverso una procedura snella, definita de plano, riservata ai ricorsi palesemente infondati o inammissibili. La decisione della Sesta Sezione Penale è stata netta: il ricorso è inammissibile. La ragione di tale pronuncia risiede nella specifica disciplina che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
L’Articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.
Questa norma elenca in modo tassativo e non ampliabile i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi includono, ad esempio, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o l’omessa applicazione di una misura di sicurezza. La norma, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione, mira a impedire ricorsi puramente dilatori o basati su motivi non essenziali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità affermando che il motivo sollevato dal ricorrente – ossia la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In altre parole, la legge non consente di utilizzare questo specifico argomento per contestare una sentenza di patteggiamento. I giudici hanno sottolineato che la scelta del patteggiamento implica una parziale rinuncia a far valere tutte le possibili difese, in cambio di uno sconto di pena. Permettere un’impugnazione su tali basi snaturerebbe la logica stessa del rito speciale. La Corte ha inoltre richiamato un proprio precedente conforme (Sentenza n. 1032 del 2019), consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta anche una forte limitazione dei mezzi di impugnazione. Il ricorso patteggiamento può essere fondato solo sui motivi espressamente e tassativamente indicati dalla legge. Qualsiasi altra doglianza, come quella relativa al presunto omesso controllo sulle cause di proscioglimento, è destinata a essere dichiarata inammissibile. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della severità con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi proposti al di fuori dei binari normativi.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice non ha verificato la possibilità di prosciogliere l’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questo motivo non rientra tra quelli, tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Che cosa significa che la Corte decide ‘de plano’?
Significa che la Corte ha deciso sulla base dei soli atti scritti, senza la necessità di un’udienza pubblica, perché ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile fin da un primo esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3353 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 emessa dal Tribunale di Brescia;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenz di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi d violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
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