Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME 06JKSKV nato a MONCALIERI il 28/11/2000
avverso la sentenza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di ROVIGO
sentita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13/02/2023, su concorde richiesta delle parti, il Tribunale di Rovigo ha applicato a NOME COGNOME la pena sospesa di un anno di reclusione per i reati a lui ascritti.
L’imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge per non avere il giudice depositato la motivazione della sentenza contestualmente alla lettura del dispositivo.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Detta norma ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto (nel caso di errore manifesto: cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023) e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nessuno dei casi indicati nella norma ricorre nel caso di specie.
La circostanza che il ricorso sia stato proposto al di fuori dei casi previsti ne impone la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 2:72389), e ciò rende superflua ogni considerazione circa la manifesta infondatezza della pretesa di far derivare una qualsivoglia nullità dal mancato deposito della motivazione della sentenza di “patteggiamento” contestualmente al dispositivo (dr. Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02).
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 11/10/2023