Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sui Motivi di Impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con regole ben definite e stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza quali siano i limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Comprendere questi confini è cruciale per evitare declaratorie di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena con la pubblica accusa (patteggiamento) e aver ottenuto la relativa sentenza da parte del Tribunale, decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo principale del suo gravame era la presunta mancanza di motivazione nella sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente lamentava che il giudice di merito non avesse adeguatamente argomentato in merito all’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 444 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non rientravano nel novero di quelli specificamente consentiti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, deroga alla regola generale dei ricorsi e stabilisce un elenco tassativo e limitato di motivi per cui è possibile impugnare. La Corte ha chiarito che il ricorso patteggiamento può essere proposto esclusivamente per i seguenti vizi:
1. Vizi della volontà: quando l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare sia stata viziata.
2. Difetto di correlazione: nel caso in cui vi sia una mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica: qualora il fatto sia stato qualificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata è illegale, ad esempio perché superiore ai massimi edittali o di specie diversa da quella prevista.
5. Illegalità della misura di sicurezza: nel caso in cui sia stata applicata una misura di sicurezza non prevista dalla legge.
La Corte ha rilevato che la doglianza del ricorrente, relativa alla carenza di motivazione sulle cause di proscioglimento, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato considerato al di fuori dei casi consentiti dalla legge e, come tale, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Le Conclusioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: l’accesso al ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è un’ipotesi eccezionale. La scelta di definire il processo con un accordo sulla pena comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione, che rimane confinato a vizi specifici e di natura prevalentemente formale o legati alla legalità della sanzione. Chi intende percorrere la strada del ricorso patteggiamento deve quindi valutare con estrema attenzione se le proprie doglianze rientrino nel perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per non incorrere in una sicura declaratoria di inammissibilità e nella condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato – la mancanza di motivazione sulle cause di proscioglimento – non rientra nell’elenco tassativo dei motivi per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi validi per presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti sono esclusivamente: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 17/05/1996
avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di FROSINONE
/dato a v n 7157rattigri
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione all’insussistenza di cause di proscioglimento in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della &ssa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 6ssa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2023.