Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31830 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nata il 16/08/2004 in ROMANIA avverso la sentenza in data 06/06/2025 del GUP del TRIBUNALE DI COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 06/06/2025 del G.u.p. del Tribunale di Alessandria, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Ciò premesso, il ricorso Ł inammissibile.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che, nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non Ł ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non Ł revocabile unilateralmente, sicchØ la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non Ł legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001, COGNOME, Rv. 219852; in termini: Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, COGNOME, Rv. 254980; Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 227718).
2.2. Il diritto vivente ha, altresì, chiarito che l’illegalità della pena sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa Ł stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico (Sez. Un., n. 6240 del 27/11/2014 dep. 2015, B., Rv. 262327; Sez. 6, n. 41606 del 27/06/2018, Giuliano, non mass.; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879).
Tali condizioni di illegalità non si rinvengono nella sentenza in esame, nØ vengono dedotte con il ricorso, con il quale la ricorrente si duole genericamente della violazione dei
Ord. n. sez. 1485/2025
CC – 09/09/2025
R.G.N. 27518/2025
parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e della possibilità di ritenere la minima gravità del fatto.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME