Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Comprendere le regole per un ricorso patteggiamento è fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini invalicabili di questa impugnazione, delineati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La decisione sottolinea come non ogni doglianza possa giustificare un appello, con conseguenze significative per chi tenta di forzare i limiti imposti dalla legge.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Monza. La difesa dell’imputato lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare adeguatamente la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di non aver spiegato perché non avesse assolto l’imputato, nonostante la richiesta di patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. La conseguenza di tale decisione non è stata solo la conferma della sentenza di patteggiamento, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto tale importo equo, considerando che l’appello era stato avanzato per motivi che la legge non consente più.
Le Motivazioni: la Tassatività dei Motivi di Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma rappresenta una deroga alla disciplina generale delle impugnazioni e delimita in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere contestata. La Corte ha chiarito che il controllo di legalità è ammesso solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
* Vizi nella formazione della volontà: quando l’imputato non ha espresso un consenso libero e informato al patteggiamento.
* Difetto di correlazione: se la sentenza del giudice non corrisponde alla richiesta concordata tra le parti.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: qualora il reato sia stato classificato in modo errato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Il ricorso in esame, basato su un presunto vizio di motivazione, non rientra in nessuna di queste categorie. La legge parla chiaramente di ‘violazione di legge’, non di ‘carente motivazione’. Pertanto, lamentare che il giudice non abbia adeguatamente spiegato le sue ragioni non costituisce un motivo valido per impugnare un patteggiamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un principio ormai consolidato: il patteggiamento è un istituto che chiude il processo con una certa definitività e il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale. Chi accetta di patteggiare deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente limitate. Tentare di appellarsi per motivi non previsti dalla legge, come una presunta insufficienza della motivazione, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un serio rischio economico, dato dalla condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La scelta del patteggiamento deve quindi essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza dei suoi effetti quasi definitivi.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può essere basato su una carente o viziata motivazione, ma solo su specifiche violazioni di legge tassativamente indicate.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Risposta: I motivi ammessi sono limitati a: problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Risposta: Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZA dato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore NOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Monza del 7 giugno 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure relative alla pena che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gener di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguar l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sent l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezz
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camera non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Il Consigl GLYPH