Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso? La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale di definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, una volta raggiunta l’intesa e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato la rigidità dei presupposti per accedere al cosiddetto ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un appello basato su motivi non consentiti dalla legge.
Il caso: un appello contro la sentenza di patteggiamento
Nel caso specifico, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Le doglianze sollevate dal ricorrente riguardavano vari aspetti del trattamento sanzionatorio, la presunta mancata considerazione di cause di non punibilità e l’inadeguatezza generale della motivazione della sentenza. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione il merito della decisione sulla pena concordata tra le parti.
I limiti del ricorso patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una chiara interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce un numerus clausus, ovvero un elenco tassativo e non ampliabile, dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
L’elenco tassativo dei motivi di ricorso
Secondo la legge, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore ai limiti massimi).
Qualsiasi altro motivo, come quelli sollevati nel caso in esame relativi all’adeguatezza della pena o alla completezza della motivazione, esula da questo perimetro e non può fondare un valido ricorso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che le censure del ricorrente sul trattamento sanzionatorio e sulla motivazione non rientrano in nessuna delle categorie previste dalla norma. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di una formale udienza, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per questa specifica fattispecie. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nel proporre un’impugnazione palesemente infondata.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e serve da monito per la difesa: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze quasi definitive. Una volta emessa la sentenza, le porte dell’impugnazione sono quasi del tutto sbarrate, salvo la presenza di vizi specifici e circoscritti, attinenti più alla legalità e alla correttezza procedurale che al merito della valutazione sanzionatoria. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che le valutazioni sulla congruità della pena devono essere compiute prima di formalizzare l’accordo con il pubblico ministero, poiché dopo sarà quasi impossibile rimetterle in discussione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per un elenco chiuso e limitato di motivi previsti espressamente dalla legge, come vizi nella volontà dell’imputato o illegalità della pena.
Le critiche sulla quantità della pena o sulla motivazione sono validi motivi di ricorso patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che i rilievi sul trattamento sanzionatorio, sulla mancata considerazione di cause di non punibilità e sull’inadeguatezza della motivazione non rientrano nel novero dei motivi ammessi per legge e rendono il ricorso inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: 06KU2ZZ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA
daty-teviso e parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto da NOME a mezzo del difensore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, GLYPH cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che, il motivo di ricorso proposto, contenente diversi rilievi sul trattamento sanzionatorio, sulla mancata considerazione di eventuali cause di non punibilità e sulla inadeguatezza della motivazione non rientrano nel nunnerus clausus delle doglianze deducibili con ricorso per cassazione.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Prskente