Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti. Accedere a questo rito speciale comporta vantaggi, ma anche una significativa limitazione delle successive possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza quali motivi possono essere addotti per contestare una sentenza di patteggiamento e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un individuo aveva concordato con la Procura una pena (cd. patteggiamento) per i reati di concorso in rapina e utilizzo abusivo di una carta di pagamento. Il Giudice per l’Udienza Preliminare (G.U.P.) del Tribunale, verificata la correttezza dell’accordo, aveva emesso la relativa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Successivamente, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione, contestando la sentenza. Il motivo addotto era unico e specifico: un presunto difetto di imputabilità del suo assistito al momento della commissione dei reati.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La difesa sosteneva, in sostanza, che l’imputato non fosse pienamente capace di intendere e di volere quando ha commesso i fatti. Tuttavia, questa doglianza si è scontrata con i rigidi paletti imposti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La Corte ha infatti rilevato che il motivo del ricorso era generico, privo di qualsiasi elemento di riscontro e, soprattutto, non era mai stato sollevato davanti al giudice che aveva ratificato il patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura accelerata (de plano). La motivazione della decisione si fonda sull’interpretazione letterale dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce che il ricorso patteggiamento è consentito solo per un elenco tassativo di motivi:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
La Corte ha sottolineato che il presunto difetto di imputabilità non rientra in nessuna di queste categorie. Si tratta di una questione di merito, relativa alla capacità del soggetto al momento del fatto, che non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento. La scelta di patteggiare implica, di per sé, una rinuncia a contestare nel merito l’accusa, inclusi profili come la propria imputabilità.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento offre un importante promemoria sulla natura del patteggiamento e sulle sue conseguenze processuali. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente limitate. La valutazione su questioni come l’imputabilità deve essere fatta a monte, prima di formulare la richiesta di applicazione pena. Proporre un ricorso per motivi non consentiti dalla legge, come in questo caso, non solo è infruttuoso, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge limita espressamente i motivi di ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l’impugnazione solo per questioni attinenti all’espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all’errata qualificazione giuridica del fatto.
La presunta non imputabilità dell’imputato è un motivo valido per fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo la decisione analizzata, il difetto di imputabilità è una questione di merito che non rientra tra i motivi specifici per i quali è ammesso il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9592 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 05/02/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9592 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/11/2003
avverso la sentenza del 05/11/2023 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il G.U.P. del Tribunale di Genova, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 5 novembre 2024, applicava a NOME la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 6 di reclusione ed € 1300,00 di multa in ordine ai reati di concorso in rapina ed utilizzo abusivo di carta di pagamento allo stesso ascritti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla imputabilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di patteggiamento oltre che generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano .
Ed invero, ai sensi dell’art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l’espressione della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica mentre nel caso di specie la difesa deduce, peraltro genericamente ed in assenza di qualsiasi elemento di riscontro, un presunto difetto di imputabilità al momento di commissione del fatto che non appare trovare alcun fondamento e non risulta nemmeno prospettato al giudice del patteggiamento.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME