Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale con cui si può impugnare una sentenza emessa a seguito di un accordo tra imputato e pubblico ministero. Tuttavia, la legge pone dei paletti molto precisi ai motivi per cui tale ricorso può essere presentato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questi limiti, dichiarando inammissibile un ricorso basato sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, una censura non prevista dalla normativa vigente.
Il Caso: Appello Dopo il Patteggiamento
Un imputato, condannato per un reato continuato legato agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) tramite il rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte del Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale.
L’imputato lamentava che, a suo avviso, il giudice avrebbe dovuto applicare tali circostanze per mitigare ulteriormente la pena, nonostante questa fosse già il risultato di un accordo con l’accusa.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Riforma
La questione centrale della decisione ruota attorno alle modifiche introdotte all’articolo 444 del codice di procedura penale, in particolare al comma 2-bis. Questa norma ha ristretto significativamente l’ambito di appellabilità delle sentenze di patteggiamento.
Oggi, il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: Se il consenso dell’imputato all’accordo è stato espresso in modo non libero o consapevole.
2. Difetto di correlazione: Se la sentenza del giudice non corrisponde alla richiesta di pena concordata tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica: Se il fatto è stato classificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, come quello sollevato nel caso di specie, è considerato estraneo a questo elenco tassativo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha evidenziato come il motivo addotto dal ricorrente fosse palesemente al di fuori del perimetro delineato dal comma 2-bis dell’art. 444 c.p.p. La lamentela sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche non rientra in nessuna delle quattro categorie di vizi per cui è ammessa l’impugnazione.
L’evidente estraneità della censura rispetto ai motivi consentiti dalla legge ha portato la Corte a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare nel merito la richiesta del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale della procedura penale post-riforma: il patteggiamento è un accordo che, una volta ratificato dal giudice, gode di una stabilità quasi definitiva. L’accesso al giudizio di Cassazione è un’eccezione, limitata a vizi gravi e specifici che minano le fondamenta stesse dell’accordo o della legalità della pena. Le valutazioni di merito del giudice, come la concessione o meno delle attenuanti generiche, sono escluse da questo tipo di controllo. Chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che sta rinunciando a un ampio grado di impugnazione in cambio di una riduzione della pena, e che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente circoscritte.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i quattro motivi tassativamente indicati dall’art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale: problemi relativi all’espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No. Come chiarito dalla Corte di Cassazione in questa ordinanza, la mancata applicazione delle attenuanti generiche non rientra tra i motivi specifici per i quali è consentito impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3558 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3558 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 14/07/1983
avverso la sentenza del 13/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di CATANIA
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME imputato del reato continuato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Catania, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., lamentando con unico motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiest e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen o della misura di sicurezza»;
Ritenuto che l’evidente estraneità al predetto novero della censura difensiva imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
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Il Presidente