Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile? Un’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai confini molto netti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti e le condizioni di ammissibilità di questo specifico mezzo di impugnazione. La sentenza in esame chiarisce che non ogni doglianza può giustificare un ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma solo quelle tassativamente previste dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento per un reato legato agli stupefacenti, definito con il rito del patteggiamento. La difesa dell’imputato, pur avendo raggiunto un accordo sulla pena con la pubblica accusa, aveva sollevato in udienza una questione pregiudiziale. Nello specifico, aveva chiesto di attendere la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione su una questione di massima importanza: l’utilizzabilità delle conversazioni avvenute su una piattaforma di comunicazione criptata, acquisite tramite un ordine di indagine europeo.
Secondo la difesa, l’esito di tale pronuncia avrebbe potuto incidere in modo determinante sulla volontà dell’imputato di aderire al patteggiamento e sulle valutazioni del giudice. Nonostante ciò, il giudice di primo grado aveva proceduto all’applicazione della pena concordata. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha circoscritto in modo molto preciso i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni della difesa fossero del tutto generiche e non rientrassero in nessuna delle categorie di vizi per le quali la legge consente l’impugnazione. La decisione è stata adottata de plano, ovvero senza udienza formale, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per questa tipologia di ricorsi.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nell’analisi dei limiti imposti al ricorso patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso è proponibile solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o minaccia.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la difesa si è limitata a lamentare la mancata attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, senza però specificare in che modo concreto tale attesa avrebbe inciso sulla volontà dell’imputato o sulla decisività di quelle prove nel suo specifico caso. L’argomentazione è stata giudicata “del tutto generica” e, pertanto, non idonea a integrare un vizio della volontà rilevante ai fini dell’impugnazione. Le doglianze sollevate, in sostanza, non rientravano in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, rendendo il ricorso ab origine inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale che comporta una sostanziale rinuncia a far valere determinate eccezioni. Una volta emessa la sentenza, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi gravi e specifici. Non è sufficiente addurre una generica incertezza su questioni giurisprudenziali, anche se di grande rilevanza, per mettere in discussione la validità dell’accordo ratificato dal giudice. Per la difesa, ciò significa che la valutazione sull’opportunità del rito speciale deve essere ponderata attentamente ex ante, tenendo conto di tutti i possibili scenari, poiché le vie d’uscita ex post sono, per scelta legislativa, molto ristrette.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi ammessi per il ricorso contro un patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli relativi a un vizio nella formazione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa, incentrate sulla necessità di attendere una decisione delle Sezioni Unite, sono state ritenute generiche e non riconducibili ad alcuna delle specifiche ipotesi di impugnazione consentite dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato a COGNOME . -a.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
A motivi di ricorso la difesa lamenta di avere rappresentato, all’udienza fissata per la definizione del giudizio nella forma richiesta, la necessità di attendere l’esito della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sulle diverse questione rimesse in ordine alla utilizzabilità delle conversazioni avvenute sulla piattaforma SKY, decriptate all’estero e acquisite mediante emissione di ordine d’indagine europeo. Pur essendo stato da tempo raggiunto l’accordo tra le parti per giungere ad una sentenza di applicazione pena, da ritenersi irretrattabile, la questione posta doveva essere comunque accolta, incidendo sulla volontà dell’imputato di definire con patteggiamento la propria posizione processuale e sulle valutazioni da operarsi da parte del giudice ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi sono del tutto generici con riferimento al profilo riguardante l’incidenza della questione evidenziata sulla volontà dell’imputato di addivenire al patteggiamento e sulla decisività della pronuncia delle Sezioni Unite rispetto al caso concreto che occupa.
Ritenuto che le doglianze non rientrano tra le ipotesi COGNOME per le quali è proponibile l’impugnazione.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore