Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Appello secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una delle vie più comuni per definire un procedimento penale. Tuttavia, una volta raggiunta una sentenza di questo tipo, le possibilità di impugnazione sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i confini del ricorso patteggiamento, specificando quali motivi non possono essere portati all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Tribunale, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo principale del ricorso era la presunta violazione di legge da parte del giudice di merito. Secondo la difesa, il giudice avrebbe errato nel non verificare adeguatamente la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di aver applicato la pena concordata senza prima essersi accertato che non vi fossero le condizioni per un’assoluzione piena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca tassativamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. La Corte ha stabilito che la doglianza sollevata dal ricorrente non rientra in nessuna delle categorie consentite.
Analisi dei limiti del ricorso patteggiamento
La Corte ha spiegato che i motivi ammessi per un ricorso patteggiamento sono circoscritti a questioni specifiche, quali:
* L’espressione della volontà dell’imputato.
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., secondo la Suprema Corte, non rientra in nessuna di queste ipotesi. Non si tratta di un’errata qualificazione giuridica del fatto contestato, ma di una critica all’attività di valutazione del giudice, che nel patteggiamento ha una natura particolare.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte chiariscono un punto fondamentale del rito speciale. L’obbligo di motivazione del giudice in una sentenza di patteggiamento è conformato alla natura negoziale dell’accordo. Poiché è l’imputato stesso a dispensare l’accusa dall’onere di provare i fatti, il controllo del giudice è meno penetrante rispetto a un rito ordinario.
La Corte ha richiamato i suoi stessi precedenti (in particolare le sentenze a Sezioni Unite del 1992 e del 1995), affermando che il giudice deve motivare specificamente il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. solo quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano elementi concreti che facciano dubitare della colpevolezza e suggeriscano una possibile causa di non punibilità. In assenza di tali elementi, è sufficiente una motivazione implicita, ossia la constatazione che il giudice ha comunque effettuato la verifica richiesta dalla legge senza trovare ragioni per l’assoluzione. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un motivo non consentito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa. La scelta del patteggiamento comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. È essenziale che l’imputato e il suo difensore siano pienamente consapevoli che, una volta emessa la sentenza, le possibilità di contestarla sono estremamente ridotte e legate a vizi specifici e non a una riconsiderazione generale del merito della vicenda. La presunta omessa valutazione delle cause di proscioglimento, se non supportata da elementi evidenti, non costituisce un valido motivo per un ricorso patteggiamento.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per un numero limitato di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui problemi relativi al consenso dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Il giudice del patteggiamento deve sempre motivare perché non ha assolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
No. Una motivazione specifica è richiesta solo se dagli atti processuali emergono elementi concreti che indicano una possibile causa di non punibilità. In caso contrario, si ritiene sufficiente che il giudice abbia compiuto la verifica, anche in modo implicito.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata del Tribunale di Lucca, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo violazione di legge in relazione all’erronea qualificazione giuridica del fatto per mancata verifica circa la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altr che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME; Id., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, COGNOME). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento dena sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.