Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire un processo penale in modo rapido. Tuttavia, le possibilità di contestare la sentenza che ne deriva sono state notevolmente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini del ricorso patteggiamento, confermando che non tutti i motivi di doglianza sono ammessi.
Questo articolo analizza un caso specifico in cui un ricorso è stato dichiarato inammissibile, offrendo spunti fondamentali per comprendere la normativa vigente e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, accusato del reato di rapina pluriaggravata, aveva concordato con il pubblico ministero una pena di due anni e sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. La richiesta era stata accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale, che aveva emesso la relativa sentenza di patteggiamento.
Successivamente, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, lamentando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, il giudice del patteggiamento non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, venendo meno all’obbligo di motivare la propria decisione.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: La Normativa di Riferimento
Il punto cruciale della vicenda risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta Riforma Orlando). Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. I motivi ammessi sono tassativamente indicati e riguardano esclusivamente:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato prestato liberamente).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Come si può notare, la generica doglianza sulla carenza o illogicità della motivazione non è inclusa in questo elenco.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminando il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, detta de plano, senza la necessità di un’udienza pubblica, come previsto per i ricorsi che appaiono palesemente infondati o inammissibili.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, che ha intrapreso un’azione legale priva dei presupposti di legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. I giudici hanno sottolineato che, dopo la riforma del 2017, il legislatore ha scelto di limitare fortemente l’accesso alla Cassazione per le sentenze di patteggiamento, al fine di deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte e dare stabilità alle sentenze concordate tra le parti.
Il motivo sollevato dalla difesa – la presunta mancanza di motivazione – non rientra in alcun modo nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis. Pertanto, il ricorso era ab origine privo di uno dei requisiti essenziali per poter essere esaminato nel merito. La doglianza del ricorrente, per quanto potesse avere un fondamento in un contesto diverso, era semplicemente inammissibile nel quadro specifico del ricorso patteggiamento.
La condanna al pagamento della somma alla cassa delle ammende deriva dalla constatazione che l’impugnazione è stata proposta con colpa, ovvero senza la necessaria diligenza nel verificare i presupposti di ammissibilità previsti dalla legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: le vie di impugnazione di una sentenza di patteggiamento sono estremamente circoscritte. La Riforma Orlando ha blindato questo tipo di sentenze, rendendole attaccabili solo per vizi specifici e di natura prettamente giuridica o procedurale. Non è più possibile contestare il merito della valutazione del giudice sulla congruità della pena o la completezza della sua motivazione.
Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di accedere al patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le possibilità di rimetterla in discussione in un secondo momento sono quasi nulle. Proporre un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile, ma espone anche al rischio concreto di una condanna al pagamento di ulteriori somme.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione?
No, a seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/2017), la mancanza o illogicità della motivazione non rientra più tra i motivi validi per proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, come specificato nell’ordinanza.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi: problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, errore nella qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza, e difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito dall’ordinanza in esame, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, data la colpa nell’aver avviato un’impugnazione non permessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31782 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Egitto il 19/07/2001
avverso la sentenza del 19/03/2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19/03/2025, il G.i.p. del Tribunale di Milano, su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a NOME COGNOME NOME COGNOME la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di rapina pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa con armi e da più persone riunite) ai danni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
Avverso l’indicata sentenza del 19/03/2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, «non avendo il Giudice dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti», tenuto conto che l’intervenuto accordo sulla pena da applicare «non avrebbe dovuto esimere il Giudice dall’obbligo di esprimere motivatamente le proprie
valutazioni in ordine ai contenuti della richiesta, così come indicati nell’art. 444, comma II C.P.P.».
In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, il quale concerne una del tutto generica doglianza di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2025.