Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21891 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI COGNOME) nato in MAROCCO il 12/11/1996
avverso la sentenza del 04/03/2025 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Verona, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 4 marzo 2025 applicava la pena concordata con il Pubblico Ministero scaligero in ordine ai reati di ten rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione NOMECOGNOME lamentando violazione di legge per omessa valutazione delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per un motivo non consentito. Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai sensi dell’art. 448, comma bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il r per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimen
ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inam ricorso con ordinanza
de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 472
11/01/2018, Rv. 272014 – 01).
4. In conclusione, l’impugnazione è inammissibile a norma dell’art. 606 comma 3, c pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colp
dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il C nsigliere Est.
La Presidente