Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23098 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 40691/2024
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Albania il 14/04/1985, avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 24/09/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 24/09/2024 il Tribunale di Venezia, sull’accordo delle parti, applicava a Ngota NOME la pena di mesi 3 di reclusione e 468 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p..
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen.) Ł inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In relazione al proposto generico motivo di censura, Ł nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato ( ex multis , Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, COGNOME, Rv. 282761).
Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non Ł piø censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti ( ex multis , ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME