Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile in Cassazione?
La scelta di definire un procedimento penale con il patteggiamento è una strategia processuale comune, ma cosa succede se si vuole contestare la sentenza? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigidi paletti che limitano il ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi non espressamente previsti dalla legge. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i confini di questo strumento processuale.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di un tribunale di merito. L’imputato lamentava un ‘vizio di motivazione’, sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente e illogicamente escluso la possibilità di un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile. La motivazione di tale decisione risiede nell’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
I motivi ammessi sono tassativi e riguardano esclusivamente:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e volontario).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è escluso dal novero delle censure ammissibili.
La Decisione della Corte e il Principio di Diritto
La Cassazione ha chiarito che il motivo sollevato dal ricorrente, relativo al presunto vizio di motivazione, non rientra in alcuna delle categorie consentite dalla legge. Pertanto, il ricorso era basato su un presupposto giuridicamente non proponibile in sede di legittimità.
Inoltre, la Corte ha specificato che anche quando si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto, il sindacato della Cassazione è limitato ai soli casi di ‘errore manifesto’. Si deve trattare di un errore palese, immediatamente riconoscibile dal testo del capo di imputazione, senza necessità di complesse analisi o interpretazioni. Un’impugnazione generica, non autosufficiente e che non evidenzi un’evidente violazione di legge, è destinata all’inammissibilità.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La decisione della Corte si fonda sul principio che l’accordo tra imputato e accusa, ratificato dal giudice con il patteggiamento, cristallizza la situazione processuale, limitando fortemente le successive possibilità di impugnazione. La ratio della norma è quella di garantire una rapida definizione dei procedimenti e di evitare che il ricorso in Cassazione diventi uno strumento per rimettere in discussione l’intero merito della vicenda, che l’imputato ha accettato di definire con il rito alternativo. Il vizio di motivazione, per sua natura, implica una valutazione di merito che è preclusa in questa sede, specialmente dopo la stretta normativa del 2017.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per l’Imputato
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Cassazione ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Ciò avviene, come previsto dall’art. 616 c.p.p., quando non emergono elementi che possano giustificare la presentazione del ricorso, escludendo una colpa da parte del ricorrente. La lezione è chiara: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento deve essere ponderato attentamente e fondato esclusivamente su uno dei pochi e specifici motivi consentiti dalla legge, pena l’immediata declaratoria di inammissibilità e ulteriori oneri economici.
Per quali motivi si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è limitato ai soli motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Un vizio di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo non rientra tra quelli, tassativamente elencati, per cui è ammesso il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a meno che non dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23027 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TARANTO il 03/02/1979
avverso la sentenza del 28/02/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il vizio di motivazione in quanto contraddittoriamente e illogicamente è stato ritenuto che non ricorressero gli estremi per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell’art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso proposto dall’imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025