Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22766 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VAPRIO D’ADDA il 16/03/1989
avverso la sentenza del 15/01/2025 del GIUDICE COGNOME di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi deg artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cpp e all’erronea qualificazione giuridica dei fatti di reato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017).
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione dell volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la senten all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misur sicurezza” (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l’altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorren di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, COGNOME; S.U. 27 dicembre 1995, COGNOME). Va infine tenuto presente che in considerazione del rito prescelto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valutativi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619). Nel caso in esame sono da escludere errori evidenti nella qualificazione giuridica del fatto.
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3. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura
indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 20 maggio 2025.