Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28309 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposto da: NOME COGNOME nato il 07/03/1996 a CERIGNOLA COGNOME NOME nato il 17/10/1952 a FOGGIA COGNOME NOME nato il 14/01/1989 a CERIGNOLA COGNOME NOME nato il 26/07/1979 a FOGGIA avverso la sentenza in data 15/05/2025 del GUP del TRIBUNALE DI FOG- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per il tramite dei rispettivi procuratori speciali, impugnano la sentenza in data 15/05/2025, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. In particolare: NOME COGNOME si duole dell’affermazione di responsabilità in relazione al capo 24 e della qualificazione giuridica del fatto; NOME COGNOME si duole della misura della pena e del giudizio di comparazione tra
GIA;
circostanze eterogenee e denuncia il vizio di omessa motivazione su tutti i punti del patteggiamento; NOME NOME COGNOME denuncia il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena; NOME COGNOME si duole della misura della pena e del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e denuncia il vizio di omessa motivazione su tutti i punti del patteggiamento.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 -01).
A ciò si aggiunga che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102 -01).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è consentita solo per denunciare l’illegalità della pena.
Questa Corte, inoltre, ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 -01).
Tali coordinate ermeneutiche conducono all’inammissibilità dei ricorsi, con i quali tutti i ricorrenti deducono questioni estranee a quelle tassativamente previste dalla legge, non potendosi denunciare il vizio di omessa motivazione sui
punti oggetto del valido consenso della parti, non essendo stata denunciata una pena illegale e mancando i requisiti richiesti per la deducibilità delle questioni relative alla qualificazione giuridica, visto che nelle impugnazioni si esibiscono generiche affermazioni circa il mancato approfondimento sulla dinamica del fatto, senza evidenziare eventuali errori connotati dell’evidenza e della immediatezza descritte con il principio di diritto sopra enunciato.
4 . Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità de i ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso il 09/07/2025 Il Consigliere estensore la Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME