Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in ALBANIA
avverso la sentenza in data 20/05/2025 del GIP del TRIBUNALE DI TIVOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 20/05/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. Con un unico motivo d’impugnazione deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., è ricorribile solo per motivi attinenti alla espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione
tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il riconoscimento della recidiva e la sua comparazione in regime di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti è stato oggetto dell’accordo delle parti, così che non si rileva né alcun vizio rispetto all’espressione di volontà dell’imputato, né con riguardo al difetto di correlazione tra la richiesta e l a sentenza né, tantomeno, in punto di illegalità della pena.
Vizi, peraltro, neanche dedotti, visto che il ricorrente si duole soltanto del vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.
3 . Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità de l ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso il 09/07/2025 Il Consigliere estensore la Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME