Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25791 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME il 09/08/2001
avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO
visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano.
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino del 04/03/2025 che ha applicato al
ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) 5) e 6) della rubrica, previa declarator
di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 7), per intervenuta remissione di querela.
2. Con un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge per non avere il Gup valutato come remissione di querela tacita la mancata comparizione della
p.o. in relazione all’ulteriore episodio di danneggiamento contestato al capo 6)
della rubrica. Tale soluzione, ad avviso della difesa, sarebbe imposta dalla nuova formulazione dell’art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen. scaturente dalla riforma cd.
“Cartabia”, nonché dal precedente arresto delle S.U. n. 31668 del 2016, in tema di rilevanza della mancata comparizione al processo della persona offesa.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non è consentito in sede di legittimità. La RAGIONE_SOCIALE ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è
inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. n. 103 del 2017, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01).
Peraltro, nel caso in esame, l’estinzione del reato che si vuole far conseguire alla remissione tacita della querela richiede pur sempre un accertamento di fatto, precluso alla Corte di cassazione, volto a stabilire se il querelante, citato come testimone, non sia comparso “senza addurre alcun giustificato motivo”.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/06/2024