Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25265 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25265 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARI il 10/10/1988
avverso la sentenza del 28/01/2025 del GIUDICE COGNOME di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, in data 28.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle partì ai sensi degli artt. 444 e ss.
cod.proc.pen., ha applicato a COGNOME per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di armi, la pena di anni quattro
di reclusione e di euro 14.000 di multa.
2. L’imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come
introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato,
al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della usura di sicurezza.
4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025.