Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24574 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 24574 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME – Relatore –
Ord. n. sez. 531/2025
CC – 10/04/2025
R.G.N. 10160/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 26/04/1967
avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
Con sentenza emessa il 23 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, per quanto è qui di interesse, ha applicato a COGNOME COGNOME ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 56-624-625 e 477-482 cod. pen.
Avverso lÕindicata sentenza, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
La parte, con un unico motivo di ricorso, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dallÕart. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e lÕimputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti allÕespressione della volontˆ del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, allÕerronea qualificazione giuridica del fatto e allÕillegalitˆ della pena o della misura di sicurezza.
LÕinammissibilitˆ, ai sensi dellÕart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
Alla declaratoria dÕinammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME