Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo in modo definitivo quali motivi possono essere sollevati e quali no. La decisione sottolinea l’impatto della riforma legislativa del 2017, che ha ristretto notevolmente le maglie dell’impugnazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo intervento giurisprudenziale consolida un principio fondamentale: l’accordo tra accusa e difesa implica un’accettazione della responsabilità che non può essere rimessa in discussione con motivi generici.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Civitavecchia. Il ricorrente lamentava una violazione di legge, in riferimento all’articolo 129 del codice di procedura penale, e un correlato vizio di motivazione. In sostanza, la difesa sosteneva che non vi fossero elementi probatori sufficienti a fondare un’affermazione di responsabilità e che la motivazione della sentenza fosse inadeguata a sostenerla.
La Questione Giuridica e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
La questione centrale sottoposta alla Corte Suprema riguardava l’ammissibilità di un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento fondato sulla presunta assenza di prove di colpevolezza. La Corte è stata chiamata a valutare se, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, un simile motivo di doglianza potesse ancora trovare spazio nel giudizio di legittimità. La normativa in questione, in particolare l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ha infatti elencato in modo tassativo i vizi che possono giustificare un ricorso in Cassazione in questi casi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara e lineare motivazione basata su due pilastri argomentativi.
L’impatto della Riforma del 2017
In primo luogo, i giudici hanno evidenziato come la giurisprudenza sia ormai pacifica nel ritenere che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 103/2017, il ricorso patteggiamento sia stato circoscritto a specifiche ipotesi. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., limita l’impugnabilità a motivi ben definiti, tra i quali non rientra la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. Dedurre un vizio di violazione di legge per questo motivo è, pertanto, una strada non più percorribile.
Il Patteggiamento come Riconoscimento di Responsabilità
In secondo luogo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accordo sull’applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell’imputato. Chi sceglie il patteggiamento rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando. Di conseguenza, il giudice non ha un obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, ma solo il potere-dovere di pronunciare il proscioglimento quando la prova dell’innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti. Non essendo questo il caso, e dato che il motivo del ricorso non rientrava tra quelli consentiti, l’impugnazione non poteva che essere respinta.
Le Conclusioni: La Decisione Finale
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La pronuncia conferma la volontà del legislatore di definire in modo certo e rapido i procedimenti basati su un accordo, escludendo contestazioni postume sulla valutazione del merito della responsabilità, che si considera implicitamente ammessa con la richiesta di patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di prove sulla colpevolezza?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si contesta la mancata verifica di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) basata su una presunta insufficienza di prove.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è limitato alle sole ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questi motivi riguardano specifici vizi di violazione di legge, come errori nel calcolo della pena o l’applicazione di sanzioni illegali, ma non la valutazione della responsabilità dell’imputato.
Il giudice del patteggiamento deve motivare in modo specifico sulla responsabilità dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’accordo sull’applicazione della pena è una forma implicita di riconoscimento di responsabilità. Pertanto, il giudice non ha l’obbligo di fornire una specifica motivazione su questo punto, ma deve solo prosciogliere l’imputato se la sua innocenza risulta evidente dagli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30673 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30673 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 06/08/1963
avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art 129, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, del fatto che non vi sarebbero in atti elementi né indiziari né probatori idonei a sostenere l’affermazione di responsabilità del ricorrente, essendo insufficiente la motivazione a sostegno dell’affermazione di responsabilità);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 01); che, ancora, nell’ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l’accordo sull’applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell’imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell’innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1’11 aprile 2025
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Il consigl re estensore
Il Presidente