Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che consente di definire rapidamente un procedimento penale. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi non espressamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver ottenuto una sentenza di patteggiamento dal GIP del Tribunale di Padova, proponeva ricorso per Cassazione. La sua principale doglianza riguardava la presunta carenza di motivazione da parte del giudice di merito circa la mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente lamentava che il giudice non avesse adeguatamente spiegato perché non lo avesse assolto, nonostante l’accordo sulla pena.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Procedura Penale
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile, basando la propria decisione sul dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono limitati esclusivamente a:
1. Vizi della volontà: questioni attinenti alla corretta formazione ed espressione del consenso dell’imputato a patteggiare.
2. Difetto di correlazione: quando la sentenza del giudice non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il reato è stato qualificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena: nel caso in cui la sanzione applicata sia illegale o non prevista dalla legge, o si tratti di una misura di sicurezza illegittima.
Qualsiasi altro motivo di ricorso è, per legge, escluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha sottolineato come il ricorrente non avesse sollevato alcuna delle questioni ammesse dalla norma. La lamentela sulla mancata motivazione per l’esclusione dell’assoluzione ex art. 129 c.p.p. non rientra in nessuno dei quattro punti elencati. Si tratta, infatti, di una doglianza che attiene al merito della valutazione del giudice, un aspetto che, con la scelta del patteggiamento, l’imputato accetta di non contestare più.
In definitiva, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso patteggiamento alcuna delle ipotesi per le quali è consentita l’impugnazione. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza, non essendo consentito nel giudizio di legittimità un riesame delle valutazioni di merito che hanno portato il giudice a ratificare l’accordo tra le parti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze definitive, tra cui una forte limitazione del diritto di appello. L’imputato che accede a questo rito speciale deve essere consapevole che potrà contestare la sentenza solo per vizi specifici e formali, e non per rimettere in discussione la propria colpevolezza o la valutazione del giudice. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende, a sottolineare la serietà delle conseguenze di un’impugnazione proposta al di fuori dei casi consentiti.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per un numero limitato di motivi specificamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1571 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1571 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 03/05/1992
avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il ricorso di COGNOME NOME avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
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