Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17417 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OSTUNI il 15/12/1997
avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di BRINDISI
— hlate-awtsu –RAGIONE_SOCIALE,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19/11/2024, con la quale il Tribunale di Brindisi applicava a NOME COGNOME ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro, mesi undici e giorni venti di reclusione.
Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appkazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o dell misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa ‘ della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui NOME Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337);
che il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. perché il patteggiamento era stato ritenuto ammissibile in suo favore nonostante la contestazione della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.;
che la censura è inammissibile sotto plurimi profili, non essendo sorretta da alcuno specifico interesse processuale in capo alla parte che la propone, non essendo corrispondente alla contestazione, che non contempla altro che la recidiva infraquinquennale e non anche quella reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. e in ogni caso non essendo stata nemmeno applicata in sede di commisurazione della pena;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
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