Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile l’Appello in Cassazione?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie alternative al dibattimento nel processo penale italiano. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state significativamente ristrette. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi non possono più essere portati all’attenzione della Suprema Corte.
Il Contesto del Ricorso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. Il ricorrente, tramite il suo difensore, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, anziché accogliere l’accordo sulla pena. La richiesta era, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Introdotti dalla Riforma Orlando
La questione centrale ruota attorno alla disciplina del ricorso patteggiamento profondamente modificata dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Prima di tale intervento, era possibile contestare in Cassazione anche aspetti legati alla valutazione della responsabilità penale.
La riforma ha introdotto l’articolo 610, comma 5-bis, nel codice di procedura penale, che limita drasticamente i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento. Oggi, sia il pubblico ministero che l’imputato possono presentare ricorso esclusivamente per le seguenti ragioni:
* Vizi nella formazione della volontà: problemi legati all’espressione del consenso dell’imputato al patteggiamento.
* Difetto di correlazione: quando la sentenza non corrisponde a quanto concordato nella richiesta di patteggiamento.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza: nel caso in cui la sanzione applicata sia contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli relativi all’affermazione di responsabilità o alla valutazione delle prove, è escluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati dal ricorrente – attinenti alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – implicano una valutazione sulla responsabilità e sulle prove che non rientra più nel novero delle censure ammissibili.
La Suprema Corte ha ribadito che, a partire dall’agosto 2017, le contestazioni sulla sussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito non possono più fondare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito speciale comporta, di fatto, una rinuncia a far valere determinate difese nel successivo grado di giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, non ravvisando alcuna assenza di colpa nella proposizione di un ricorso basato su motivi non consentiti, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i ristretti margini di impugnazione prima di avviare un ricorso patteggiamento in Cassazione, al fine di evitare esiti procedurali sfavorevoli e onerose sanzioni.
Dopo un patteggiamento, è sempre possibile ricorrere in Cassazione per contestare la propria colpevolezza?
No. A seguito della riforma legislativa del 2017 (Legge n. 103/2017), non è più possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per motivi che attengono all’affermazione di responsabilità o alla valutazione delle prove, come la richiesta di un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e limitati, ovvero: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta di pena e la sentenza emessa, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, quattromila euro) a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11667 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PUTIGNANO il 07/07/1998
avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di BARI
date–avvise – ~1
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deNa somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/03/2025