Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11923 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11923 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIRACUSA il 30/06/1987
avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del So ;tituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissit lill
, ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tril)u di Siracusa ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sens artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione di una dellci ca di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc.’ pen., alla qualificazione gi del fatto, all’applicazione delle circostanzè attenuanti generiche ed determinazione della pena;
2) vizio della motivazione quanto alla mancata conversione della penai iella reclusione in una sanzione sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e generici. 1.Quanto al primo motivo deve ricordarsi che iai sensi dell’art. 448, comm cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno :,.017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministro e l’imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza s)1) per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetI o correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in E?.!. a me, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento, alla conca!:.sione in misura non adeguata delle circostanze attenuanti generiche cel alla determinazione della pena non sfociate nella determinazione di una pena 11?gale. Invece, la censura inerente alla errata qualificazione giuridica del fatto pur in astratto consentita, è inammissibile perché del tutto generica.
2. In ordine al secondo motivo, va premesso, in punto di diritto, che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., i19nché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come :irevisto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, i i. 15 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imput11. D, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., rrni deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravarne (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; nello stesso ser sp della mancata possibilità di una applicazione d’ufficio delle sanzioni sostitutive ::.;ez. U, n. 12872 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269125-01).
Dal controllo degli atti, reso necessario dalla natura processuale della qt. e COGNOME, risulta che, sebbene la richiesta di pena sostitutiva fosse stata originanemente inserita nell’accordo sulla pena, nel verbale dell’udienza di celebrazione del giudizio di appello si legge: “L’avvocato COGNOME interpellato appositarr ente dal Giudice specifica che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva fpi – nulata non costituisce condizione per il patteggiamento”.
La difesa, pertanto, ha espressamente manifestato, attraverso questa dichiarazione trasfusa in verbale, la propria volontà di non rendere v n colante
l’applicazione della pena sostitutiva rispetto all’accoglimento della richiesi:a di patteggiamento sulla pena, così implicitamente rinunciando a dedurre alcunché in caso di mancato accoglimento, ciò che rende la censura non conser tita in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanN del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro leremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello s :esso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell2. i;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammi!nde. Così deciso, il 25/02/2025.