Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire la posizione di un imputato in modo rapido. Tuttavia, la possibilità di contestare la sentenza che ne deriva è soggetta a regole molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi confini del ricorso patteggiamento, chiarendo perché un appello basato su un generico vizio di motivazione sia destinato all’insuccesso.
I Fatti del Caso in Analisi
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Il motivo addotto a sostegno del gravame era un presunto ‘vizio di motivazione’ della sentenza stessa. L’imputato, in sostanza, contestava il percorso logico-argomentativo seguito dal primo giudice nell’emettere la pronuncia.
I Limiti Normativi del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente richiamato il quadro normativo di riferimento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103/2017), ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile di motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Tali motivi sono esclusivamente:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza: se la sanzione irrogata è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, inclusa una contestazione generica sulla motivazione, non rientra in questo elenco e non può, pertanto, essere oggetto di un valido ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno constatato che il motivo sollevato dal ricorrente – il vizio di motivazione – non era riconducibile a nessuna delle quattro categorie ammesse dalla legge. La scelta del legislatore del 2017 è stata quella di limitare drasticamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e la celerità di questo rito alternativo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un’interpretazione letterale della norma. Consentire un ricorso per un generico vizio di motivazione significherebbe snaturare la logica del patteggiamento, che è un accordo tra le parti ratificato dal giudice. La sentenza che applica la pena su richiesta non ha una motivazione complessa come una sentenza emessa dopo un dibattimento, ma si limita a verificare la correttezza della qualificazione del fatto, la congruità della pena e l’assenza di cause di proscioglimento. Di conseguenza, il controllo in sede di legittimità deve essere circoscritto ai soli profili di legalità espressamente previsti, senza poter entrare nel merito della ricostruzione fattuale o della valutazione di congruità, già accettate dalle parti con l’accordo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve formulare motivi specifici, rientranti nel perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Tentare di impugnare la sentenza per ragioni diverse, come una generica critica alla motivazione, comporta l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità. Tale esito non è privo di conseguenze: il ricorrente, infatti, è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa (in questo caso, 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di un’attenta valutazione tecnica prima di intraprendere la via dell’impugnazione in questi casi.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per un elenco tassativo di motivi stabiliti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa accade se si propone un ricorso per motivi non consentiti, come un generico ‘vizio di motivazione’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13067 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 30/07/1991
avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE COGNOME di MONZA
(“dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con l’unico motivo proposto si deduce nell’interesse di COGNOME NOME il GLYPH di motivazione.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 coc.. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inarnmissibile ove in contrasto con quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, p ,H cui il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sen:enza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e se -11:.enza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della rr isura di sicurezza;
considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la manciza di volontà dell’imputato o altri vizi ammissibili per legge;
tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e .della soni na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.