Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione sottolinea che non tutti i motivi di doglianza sono ammessi, delineando chiaramente le conseguenze per chi oltrepassa tali limiti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna. L’imputato lamentava, in sostanza, che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo sulla pena, verificare l’eventuale innocenza dell’imputato o la presenza di altre cause di non punibilità.
La Decisione della Corte e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le ragioni per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento sono tassativamente elencate dalla legge e che il motivo addotto dal ricorrente non rientra tra questi.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata duplice: la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca specificamente i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha stabilito che la doglianza relativa all’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è compresa in questo elenco. In altre parole, una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena e il giudice lo ha ratificato, non è più possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione il merito della vicenda processuale sollevando questioni che andavano affrontate prima della scelta del rito speciale. La Cassazione, richiamando precedenti conformi, ha riaffermato che l’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate censure. Chi accede a questo rito deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono significativamente ridotte rispetto a un giudizio ordinario. La decisione serve da monito, evidenziando che un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo sarà respinto, ma comporterà anche un significativo onere economico per il ricorrente. Pertanto, la valutazione sull’opportunità di presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento deve essere estremamente ponderata e basata esclusivamente sui motivi tassativamente previsti dalla normativa.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non abbia valutato un possibile proscioglimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo di ricorso non rientra tra i casi specificamente previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale e, pertanto, un ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in euro 3.000,00.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo sollevato — l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. — non è incluso nell’elenco tassativo dei motivi per i quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/10/1987
avverso la sentenza del 10/07/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
dato avvi o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il ricorso di NOME con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice, in una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. 1
Così deciso il 13/12/2024. GLYPH