Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle principali vie per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta importanti conseguenze, inclusa una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarando l’inammissibilità di un’impugnazione basata su motivi non espressamente consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto la ratifica dal Giudice per le Indagini Preliminari, decideva di presentare ricorso per cassazione. Attraverso il suo difensore, lamentava una presunta violazione di legge relativa al trattamento sanzionatorio applicato, ovvero alla quantificazione della pena stessa.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente centrato il punto nodale della questione, richiamando il disposto dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono esclusivamente:
1. Vizi della volontà: se l’imputato non ha espresso liberamente il proprio consenso all’accordo.
2. Difetto di correlazione: quando vi è una discordanza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, perché superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista).
Qualsiasi altro motivo, inclusa una generica contestazione sulla congruità o l’entità della pena concordata, non rientra in questo elenco e, pertanto, non può essere fatto valere davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che il motivo addotto dal ricorrente – una doglianza sul trattamento sanzionatorio – esulava completamente dal perimetro dei vizi deducibili. Il controllo della Cassazione su una sentenza di patteggiamento non è un giudizio d’appello mascherato, ma è unicamente volto a verificare il rispetto dei canoni di legalità fondamentali elencati dalla norma. La possibilità di contestare la pena è circoscritta alla sua ‘illegalità’, non alla sua opportunità o misura, che è proprio l’oggetto dell’accordo tra le parti.
Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di evidente inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha avuto due conseguenze pratiche per il ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di patteggiamento. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la proposizione di ricorsi pretestuosi che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione serve quindi da monito: la scelta del patteggiamento è una scelta processuale seria che implica l’accettazione della pena e preclude future contestazioni sulla sua entità, salvo i casi eccezionali e tassativi previsti dalla legge.
Per quali motivi è possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso presentato nel caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha dedotto una violazione di legge relativa al trattamento sanzionatorio, un motivo che non rientra nell’elenco tassativo dei vizi per cui è consentito il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 14/01/1991
avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
‘dato avviso alle parti;
i
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
la predetta sentenza è stata disposta l’applicazione a NOME COGNOME pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.;
l’imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassaz con il quale ha dedotto violazione di legge in punto di trattamento sanzionator il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato posson proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all’espression volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la s all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen misura di sicurezza»;
è, dunque, testualmente esclusa la possibilità di far valere viz attengano alla violazione di legge in merito alle censure dedotte, potend controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell’int dell’imputato di accedere al rito, sul contenuto dell’accordo tra le part recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fatti concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle mis sicurezza eventualmente applicate;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità (de plano, ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.) del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2024