Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Ne Definisce i Rigidi Confini
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla riforma del 2017. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi, estremamente limitati, per cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo caso evidenzia come un motivo di ricorso generico, come la mancanza di motivazione, non trovi spazio nel perimetro normativo attuale, portando a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato con rito del patteggiamento dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Como per reati legati agli stupefacenti (ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione era la ‘mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione’ della sentenza.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una stretta interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Secondo i giudici supremi, le censure relative alla motivazione della sentenza di patteggiamento esulano completamente dai motivi per i quali la legge consente di proporre ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sulla chiara dizione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla Legge n. 103/2017. Questa norma ha circoscritto in modo tassativo le ragioni per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: quando il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra accusa e sentenza: se la sentenza si pronuncia su un fatto diverso da quello contestato.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge per tipo o misura.
La censura mossa dal ricorrente, attinente alla ‘mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione’, non rientra in nessuna di queste categorie. La logica del legislatore è quella di conferire stabilità alle sentenze di patteggiamento, che nascono da un accordo tra le parti, limitando la possibilità di rimetterle in discussione solo per vizi di particolare gravità e specificità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata per contestare il merito della decisione o la congruità della valutazione del giudice sulla pena concordata. La scelta di accedere a questo rito alternativo comporta una rinuncia implicita a far valere determinate doglianze, tra cui quelle relative all’apparato motivazionale della sentenza, che per sua natura è semplificato nel patteggiamento. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa pronuncia serve come un monito fondamentale: prima di intraprendere un ricorso patteggiamento, è essenziale verificare che i motivi rientrino nel ristretto novero previsto dalla legge, per non incorrere in una sicura dichiarazione di inammissibilità e nelle relative sanzioni economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la sentenza stabilisce che il vizio di motivazione (mancanza o illogicità) non rientra tra i motivi tassativi per i quali è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47993 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47993 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO
– t dato avviso alle parti; )
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como per due reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza d patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rient il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il P sid nte