Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che la critica alla motivazione del giudice non è un motivo valido per l’impugnazione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato sulla “Manifesta Illogicità”
Due imputati, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Giudice dell’Udienza Preliminare, hanno deciso di presentare ricorso in Cassazione. Le loro motivazioni erano distinte ma convergevano su un punto: la presunta “manifesta illogicità” della motivazione del giudice.
Un ricorrente lamentava la mancata corrispondenza tra la motivazione della sentenza, il dispositivo e il contenuto dell’accordo, in particolare riguardo all’esclusione di un’aggravante. Il secondo, invece, contestava l’entità della pena applicata, ritenendola frutto di un ragionamento illogico.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento dopo la Riforma
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione sulla chiara dicitura dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (Legge n. 103/2017), ha drasticamente ridotto i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
La legge stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: se l’imputato non ha espresso liberamente il proprio consenso all’accordo.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discordanza tra il fatto contestato nell’accusa e quello descritto in sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata è illegale per specie o quantità, o se è illegale la misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla coerenza o logicità del ragionamento del giudice, è escluso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha sottolineato come i motivi addotti dai ricorrenti, entrambi incentrati sulla “manifesta illogicità della motivazione”, non rientrassero in nessuna delle quattro categorie tassativamente previste dalla legge. Di conseguenza, i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili a priori, senza alcuna possibilità di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La decisione ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (quattromila euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata che implica una sostanziale rinuncia al diritto di impugnazione nel merito. Il legislatore ha voluto rendere le sentenze di patteggiamento più stabili e definitive, limitando le possibilità di ricorso a vizi procedurali gravi e specifici. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che l’accordo deve essere valutato con estrema attenzione in ogni suo aspetto, poiché una volta ratificato dal giudice, gli spazi per un ripensamento sono quasi inesistenti. Criticare la logica del giudice non è una strada percorribile; il focus del controllo di legittimità è ristretto ai soli profili di legalità indicati dalla norma.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per manifesta illogicità della motivazione?
No. Secondo l’ordinanza, a seguito della modifica dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione non rientra più tra i motivi validi per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui si può presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47990 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘dato avviso alle parti; GLYPH 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei loro confronti ai sensi dell’art cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pavia, pe i reati loro rispettivamente ascritti.
Considerato che i motivi rispettivamente sollevati (per COGNOME, manifesta illogicità della motivazione per la mancata corrispondenza della motivazione e del dispositivo con il contenuto dell’accordo, in relazione all’esclusio dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, p il capo 2 di imputazione; per COGNOME NOME, manifesta illogicità del motivazione in relazione all’entità della pena) sono inammissibili, perch avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamen può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volont dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erro qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misur sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Prelid nte l