Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una via per definire rapidamente un processo penale. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, sottolineando come la scelta dei motivi di impugnazione sia vincolata a un elenco tassativo previsto dalla legge.
Il Fatto all’Origine del Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Torino, con cui un imputato, a seguito di accordo con il pubblico ministero, aveva ottenuto l’applicazione di una pena di tre anni di reclusione e 800 euro di multa per un’ipotesi di reato ex art. 624-bis del codice penale.
Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, lamentando un vizio specifico: la mancanza di motivazione della sentenza, in violazione degli articoli 448 e 546 del codice di procedura penale.
I Limiti Normativi del Ricorso Patteggiamento
La questione centrale ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, stabilisce in modo molto chiaro e restrittivo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la presunta mancanza di motivazione, non è considerato valido per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e senza formalità, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. I giudici hanno evidenziato che la censura sollevata dalla difesa – la mancanza di motivazione – non rientra in nessuna delle quattro categorie consentite dall’art. 448, comma 2-bis.
La decisione della Corte ribadisce un principio fondamentale: il legislatore ha volutamente circoscritto la possibilità di impugnare le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e la celerità di questo rito speciale. Consentire ricorsi basati su motivi non previsti dalla legge vanificherebbe lo scopo deflattivo del patteggiamento stesso. La pronuncia di inammissibilità è stata quindi una conseguenza diretta e inevitabile della non conformità del motivo di ricorso al dettato normativo.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una cospicua somma, pari a 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è casuale: viene commisurata all'”elevato coefficiente di colpa” riscontrato nel proporre un ricorso palesemente infondato. La decisione, quindi, non solo chiarisce i limiti del ricorso patteggiamento, ma funge anche da monito contro impugnazioni dilatorie o basate su motivi non ammessi dalla legge, rafforzando la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi specifici ed esclusivi elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento?
I motivi validi riguardano esclusivamente problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, la mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, un’errata qualificazione giuridica del reato, o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione non permessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47745 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di TORINO
dato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 624-bis cod. pen.
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un motivo, mancanza di motivazione in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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