Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45571 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PARMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25 gennaio 2022 il G.U.P. del Tribunale di Parma – per quanto di interesse in questa sede – ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.: a Snnajlaj COGNOME la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 12.200,00 di multa; a COGNOME NOME la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa; a COGNOME NOME la pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; tutti per ipotesi di reato ex art. 73 comma 1, D.P.R..9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori.
NOME COGNOME ha dedotto, con due distinti motivi: manifesta erroneità, manifesta illogicità e contraddittorietà , della motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe esplicato i motivi di riconoscimento della sua responsabilità penale, né dell’applicazione di una pena così elevata; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni per cui è stata disposta nei suoi confronti la confisca per equivalente di una somma di denaro pari ad euro 3.500,00, erroneamente ritenuta profitto dei reati ascrittigli.
Cunnli NOME e NOME hanno eccepito, con un unico atto di ricorso, inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non adeguatamente vagliate in sentenza da parte del giudice di merito.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
2.1. Ed infatti, con specifico riguardo alla prima doglianza dedotta dallo COGNOME e alla comune censura eccepita dal COGNOME e dal COGNOME, è sufficiente osservare, in maniera troncante, come esse non rientrino tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), per cui è consentita la proposizione del ricorso per cassazione, non riguardando motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illega della pena o della misura di sicurezza.
2.2. In ordine, poi, al secondo motivo dello NOME, il Collegio ne rileva la manifesta inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto dedotto in maniera del tutto generica e aspecifica, omettendo di
puntualizzare, in modo congruo, le sue ragioni di doglianza e non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
Tale ultima, infatti, ha adeguatamente rappresentato i presupposti giuridici per cui, nel caso di specie, deve trovare applicazione la confisca per equivalente del denaro costituente il profitto conseguito dallo NOME dalla commissione dei reati contestatigli, il cui ammontare è stato quantificato, in maniera logica e congrua, «sulla scorta degli importi indicati nei capi d’accusa e riscontrati dagli atti di indagine».
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore