Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che consente di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico dei rigidi paletti che regolano il ricorso patteggiamento, evidenziando due classici errori che portano a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Due Ricorsi Contro la Medesima Sentenza
Il caso analizzato prende le mosse da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Arezzo. Avverso tale decisione, due imputati presentavano distinti ricorsi per cassazione.
Il primo imputato decideva di agire personalmente, lamentando il fatto di trovarsi in carcere nonostante avesse richiesto al giudice del merito l’applicazione degli arresti domiciliari.
Il secondo imputato, invece, si affidava al suo difensore di fiducia, il quale deduceva una presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.
Entrambi i tentativi di rimettere in discussione la sentenza si sono però scontrati con le severe regole procedurali che governano questa materia.
La Decisione della Corte: Inammissibilità su Tutta la Linea
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, si fonda su due principi cardine della procedura penale che meritano un’attenta analisi.
Le Motivazioni: Regole Rigide per il Ricorso Patteggiamento
La Corte ha distinto nettamente le ragioni dell’inammissibilità per ciascun ricorrente.
Per quanto riguarda il primo ricorso, presentato personalmente dall’imputato, i giudici hanno richiamato un principio consolidato, sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 8914/2018). In base a tale orientamento, il ricorso per cassazione non può mai essere proposto personalmente dalla parte. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto, pena l’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Si tratta di un requisito di forma inderogabile, posto a garanzia della tecnicità e della specificità che tale tipo di impugnazione richiede.
Relativamente al secondo ricorso, la Corte ha basato la sua decisione sull’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla c.d. Riforma Orlando (L. 103/2017), elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha sottolineato come la doglianza del secondo ricorrente, relativa a una presunta ‘contraddittorietà e illogicità della motivazione’, non rientri in nessuna delle categorie consentite dalla legge. La norma, infatti, esclude la possibilità di contestare la sentenza di patteggiamento per vizi di motivazione. Di conseguenza, anche questo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame ribadisce due lezioni fondamentali per chiunque si approcci a un’impugnazione in materia penale. In primo luogo, la forma è sostanza: il ricorso in Cassazione richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato specializzato, e il ‘fai da te’ processuale conduce inevitabilmente all’inammissibilità. In secondo luogo, la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata che implica una rinuncia quasi totale al diritto di appello. Il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale, limitato a vizi specifici e gravi, tra i quali non rientra una critica generica alla coerenza logica della motivazione del giudice. Ignorare questi paletti non solo rende vano il tentativo di impugnazione, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. La Corte di Cassazione, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite, ha ribadito che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, non potendo essere proposto personalmente dalla parte.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per vizi di motivazione come la contraddittorietà o l’illogicità?
No. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. Tra questi non rientrano la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
Cosa succede in caso di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45500 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 45500 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 del TRIBUNALE di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Arezzo applicava ai ricorrenti le pene concordate con il Pubblico Ministero, in relazione ai fatti di reato ascritti al cap imputazione.
Avverso tale sentenza, COGNOME propone ricorso deducendo di trovarsi ristretto in carcere, mentre aveva richiesto al giudice gli arres donniciliari.
Contro la stessa sentenza propone ricorso anche NOME COGNOME, mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione ritraibile dal provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME è inammissibile poiché proposto personalmente dall’imputato.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazion (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01).
Il ricorso di NOME COGNOME è, parimenti, inammissibile, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen della misura di sicurezza». Non è dunque possibile lamentare alcuna carenza o vizio di logicità-congruità della motivazione della decisione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando l’evidente inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente