Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44668 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44668 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUISAGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME: Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie (ricorrenti COGNOME e COGNOME), inammissibili i ricorsi nel resto
DEPORITATA IN CANCELLA
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• 7 NOV 2023
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RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Como, con sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., del 10 novembre 2022 applicava a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME la pena richiesta per i reati fiscali e associativi loro contestati in rubrica, erano applicate le sanzioni accessorie.
GLYPH Ricorrono in cassazione, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. COGNOME NOME.
Violazione di legge (art. 444 cod. proc. pen.), vizio del consenso sulla pena applicata. Al ricorrente è stata applicata una pena finale di anni 2 di reclusione per tre capi di imputazione, mentre alla coimputata COGNOME è stata applicata la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per i plurimi capi di imputazione contestatile, con aumenti ex art. 81 cod. pen. di soli 10 giorni di reclusione per ogni reato ulteriore. Gli aumenti per la continuazione per il ricorrente sono stati di un mese e di sei mesi di reclusione, per gli stessi capi della coimputata COGNOME. Analogo discorso per il coimputato COGNOME, per l’aumento ex art. 81 cod. pen. di soli 30 giorni di reclusione, a fronte dei sei mesi applicati al ricorrente.
La disparità di trattamento è stata conosciuta dal ricorrente solo dopo la pubblicazione della sentenza.
3. NOME.
1. Mancanza della motivazione relativamente alla misura della sanzione accessoria, di anni tre, dell’interdizione dai pubblici uffici.
Al ricorrente era applicata la pena detentiva di anni 5 di reclusione, come dalla richiesta di patteggiamento; allo stesso era
applicata con la sentenza la pena accessoria dell’interdizione dai pu8bblici uffici per la durata di anni tre e alle altre pene accessorie di legge. Le pene accessorie sono state applicate nella misura massima senza una adeguata motivazione, avendo il giudicante richiamato solo la gravità dei fatti. Le pene accessorie avrebbero dovuto determinarsi con idonea motivazione ex art. 133 cod. pen.
2. Violazione di legge (art. 2639 cod. civ.), illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente all’affermazione di responsabilità.
La figura dell’amministratore di fatto trova definizione nell’articolo 2639 del cod. civ.
La prova della posizione di amministratore di fatto esige l’accertamento di elementi che evidenziano l’inserimento organico del soggetto con funzione direttive nella struttura della società. ma la sentenza è omessa qualsiasi motivazione su questa posizione di amministratore di fatto in relazione all’amministratore di diritto.
COGNOME NOME (che ha rinunciato al ricorso).
1. Mancanza della motivazione relativamente alla misura della sanzione accessoria, di anni tre, dell’interdizione dai pubblici uffici .
Al ricorrente era applicata la pena detentiva di anni 3 e mesi 8 di reclusione, come dalla richiesta di patteggiamento; allo stesso era applicata con la sentenza la pena accessoria dell’interdizione dai pu8bblici uffici per la durata di anni tre e alle altre pene accessorie di legge. Le pene accessorie sono state applicate nella misura massima senza una adeguata motivazione, avendo il giudicante richiamato solo la gravità dei fatti. Le pene accessorie avrebbero dovuto determinarsi con idonea motivazione ex art. 133 cod. pen.
COGNOME NOME (che ha rinunciato al ricorso).
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1. Mancanza della motivazione relativamente alla misura della sanzione accessoria, di anni tre, dell’interdizione dai pubblici uffici .
Al ricorrente era applicata la pena detentiva di anni 4 e mesi 8 di reclusione, come dalla richiesta di patteggiamento; allo stesso era applicata con la sentenza la pena accessoria dell’interdizione dai pu8bblici uffici per la durata di anni tre e alle altre pene accessorie di legge. Le pene accessorie sono state applicate nella misura massima senza una adeguata motivazione, avendo il giudicante richiamato solo la gravità dei fatti. Le pene accessorie avrebbero dovuto determinarsi con idonea motivazione ex art. 133 cod. pen:
2. Violazione di legge (art. 2639 cod. civ.), illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente all’affermazione di responsabilità.
La figura dell’amministratore di fatto trova definizione nell’articolo 2639 del cod. civ.
La prova della posizione di amministratore di fatto esige l’accertamento di elementi che evidenziano l’inserimento organico del soggetto con funzione direttive nella struttura della società. ma la sentenza è omessa qualsiasi motivazione su questa posizione di amministratore di fatto in relazione all’amministratore di diritto.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME sono inammissibili per rinuncia al ricorso. Rinuncia ai ricorsi presentata dai difensori minuti di procura speciale. I ricorsi, quindi, devono dichiararsi inammissibili, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen.
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Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per i due ricorrenti COGNOME e COGNOME.
I ricorsi proposti da COGNOME NOME e da COGNOME NOME sono inammissibili in quanto non è ricorribile in cassazione la sentenza di patteggiamento per vizi della motivazione.
COGNOME propone un solo motivo relativo al vizio del consenso sulla determinazione della pena per ritenuta disparità di trattamento con gli altri coimputati. In sostanza con il motivo di ricorso il ricorrente pone in discussione la misura della pena patteggiata.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. «Il Pubblico Ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Non risulta proponibile, quindi, un ricorso per il vizio di motivazione, relativamente alla prospettata disparità di trattamento.
COGNOME propone due motivi di ricorso uno relativamente all’affermazione della responsabilità quale amministratore di fatto senza motivazione della sentenza sulla qualifica di amministratore di fatto e un altro motivo sull’assenza di motivazione relativamente alla misura della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Entrambi i motivi risultano manifestamente infondati. Il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto risulta improponibile ex art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell’imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il
ricorrente lamenta l’omessa motivazione sull’accertamento della sua responsabilità.
1. Relativamente al denunciato vizio della motivazione sulla misura delle pene accessorie si deve rilevare che la sentenza evidenzia come “In ogni caso le parti (che hanno visionato la bozza della presente sentenza) hanno espressamente manifestato il loro consenso anche in punto di confisca dei beni e sanzioni accessorie”, ivi compresa, dunque, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Su questo aspetto della motivazione il ricorso non si confronta.
Comunque, la sentenza impugnata nella motivazione evidenzia che le pene accessorie sono state “calibrate sulla base della gravità dei fatti contestati a ciascun imputato”.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per COGNOME e per COGNOME.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilé i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;