Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi confini per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Il caso in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché un’impugnazione può essere dichiarata inammissibile senza nemmeno essere discussa nel merito. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con rito del patteggiamento per il reato di evasione dal Tribunale di Torino, ha presentato ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di applicare la pena concordata tra le parti.
Il Ricorso Patteggiamento e i Suoi Limiti Normativi
La Corte Suprema ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza udienza. La decisione si fonda su una norma specifica e cruciale: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione limita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
La norma stabilisce che l’impugnazione è consentita solo per specifiche violazioni di legge, escludendo la possibilità di sollevare questioni relative alla motivazione della sentenza, specialmente quando queste riguardano la valutazione del giudice sulla non sussistenza di cause di assoluzione. In sostanza, chi accetta il patteggiamento rinuncia implicitamente a contestare la valutazione di merito del giudice su questo punto specifico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la scelta legislativa di limitare l’impugnabilità del patteggiamento risponde a una logica di efficienza e deflazione del contenzioso penale. Il patteggiamento è un accordo tra accusa e difesa che, una volta ratificato dal giudice, acquisisce una stabilità quasi definitiva. Permettere un riesame ampio della motivazione vanificherebbe lo scopo premiale e acceleratorio dell’istituto.
I giudici hanno richiamato un proprio precedente (Sentenza n. 1032 del 2019), consolidando l’orientamento secondo cui il controllo della Cassazione sul patteggiamento è circoscritto a errori di diritto evidenti e specificamente elencati dalla legge. Un presunto difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. non rientra in questa casistica. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un chiaro monito per la difesa. La decisione di accedere al rito del patteggiamento deve essere ponderata con attenzione, tenendo conto della drastica riduzione delle possibilità di appello. Se si intende contestare la ricostruzione dei fatti o l’assenza di prove sufficienti per una condanna, il patteggiamento non è la strada corretta. Una volta che la pena è stata concordata e applicata, le uniche vie di ricorso sono quelle, molto strette, previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non includono la critica alla valutazione del giudice sulle potenziali cause di assoluzione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi specificamente ed esclusivamente indicati dalla legge, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tali motivi sono limitati a specifiche violazioni di legge.
Si può contestare la motivazione di una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice non ha verificato le cause di assoluzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione, relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), è inammissibile. Questo tipo di doglianza non rientra tra le ipotesi tassativamente previste per l’impugnazione.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44598 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44598 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA (C.U.I. 065RMS)
avverso la sentenza del 26/05/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ríenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ‘procedura de plano perché il motivo proposto – afferente al reato di evasione di cui al capo sub b) non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023
Il Consiglie tensore