Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
La scelta di definire un procedimento penale con il rito del patteggiamento comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti stringenti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la natura dell’accordo sulla pena e la sua quasi definitiva stabilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Como. L’imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena di tre anni di reclusione e 16.000 euro di multa per un reato concernente la detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (cocaina, eroina e hashish). Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia la misura della pena applicata.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento
L’imputato ha presentato un ricorso basato su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, elementi che, in un processo ordinario, potrebbero essere oggetto di appello. Tuttavia, la Corte ha immediatamente evidenziato come tali doglianze fossero inammissibili nel contesto specifico di un ricorso patteggiamento. La questione centrale ruota attorno alle modifiche introdotte dalla cosiddetta ‘novella Orlando’, che ha significativamente ristretto l’ambito di impugnazione per queste sentenze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 448, comma II bis, del codice di procedura penale. Questa norma, applicabile ratione temporis al caso di specie, limita espressamente i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L’impugnazione è consentita solo per contestare:
1. La qualificazione giuridica del reato (se errata).
2. L’illegalità della pena applicata.
3. La presenza di vizi del consenso (ad esempio, se l’accordo non è stato frutto di una libera scelta).
I motivi addotti dal ricorrente – una generica contestazione della responsabilità e della congruità della pena – non rientrano in nessuna di queste categorie. La Cassazione ha sottolineato che con la richiesta di patteggiamento, l’imputato accetta una sorta di ‘ratifica’ dell’accordo da parte del giudice, il quale deve solo verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (la cosiddetta ‘evidenza dell’innocenza’).
La motivazione della sentenza di patteggiamento è intrinsecamente sintetica, poiché si basa sulla rinuncia volontaria e consapevole dell’imputato a contestare le prove a suo carico. Pertanto, tentare di riaprire la discussione sul merito dei fatti in sede di Cassazione è un’azione preclusa dalla legge.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio consolidato: il patteggiamento è una scelta processuale che implica una rinuncia significativa al diritto di impugnazione. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che la sentenza sarà, nella maggior parte dei casi, definitiva. Presentare un ricorso patteggiamento per motivi generici e non consentiti dalla legge non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di un’ulteriore sanzione pecuniaria.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici previsti dall’art. 448, comma II bis, c.p.p.: errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o vizi della volontà nella conclusione dell’accordo.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Il ricorrente è quindi condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Qual è il ruolo del giudice nel ratificare un patteggiamento?
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, ratifica l’accordo tra le parti. Il suo controllo si limita a verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputato, come previsto dall’art. 129 c.p.p., senza riesaminare nel merito le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44560 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44560 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CHADID INDIRIZZO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 del GIP TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle partn udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Como gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa in relazione a contestazione concernente la detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia (cocaina, eroina e hashish).
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità e alla misura della pena applicata.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.10.2023