Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, sottolineando come l’impugnazione sia possibile solo per un numero chiuso di motivi. Analizziamo questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per l’imputato.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente negato il rinvio dell’udienza, nonostante la richiesta fosse basata su un suo legittimo impedimento. A suo avviso, questa presunta irregolarità procedurale avrebbe dovuto invalidare la sentenza.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha prontamente respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale, cristallizzato nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, infatti, delimita in modo molto stringente le ragioni per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
I motivi consentiti dalla legge sono esclusivamente i seguenti:
* Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: quando il giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: qualora la sanzione inflitta sia contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la presunta violazione procedurale lamentata dal ricorrente, non rientra in questo elenco tassativo.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito che il controllo di legalità sulle sentenze di patteggiamento è circoscritto alle sole ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La doglianza relativa al mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento non rientra in nessuna delle categorie ammesse. Pertanto, il ricorso è stato considerato proposto per “motivi non consentiti”.
I giudici hanno agito con una procedura semplificata e “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., proprio in virtù della manifesta inammissibilità del ricorso. Questa celerità decisionale è volta a deflazionare il carico della Corte e a sanzionare le impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento non è un’azione da intraprendere alla leggera. È essenziale che i motivi del ricorso rientrino scrupolosamente nell’elenco fissato dal legislatore. Proporre un ricorso basato su ragioni diverse da quelle consentite conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni, e il perimetro del successivo controllo di legittimità è, per scelta legislativa, estremamente ristretto.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solo per i motivi specifici e tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento?
I motivi consentiti sono esclusivamente quelli che riguardano problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Se il ricorso si basa su motivi non previsti dalla norma, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43804 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43804 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12 luglio 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice illegittimamente trattato i processo all’udienza del 12 luglio 2023 senza accogliere l’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti;
Considerato che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen delimita l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati (ex plurimis: Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, COGNOME; Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014), che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erron qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura sicurezza;
Rilevato che i vizi lamentati dal ricorrente non sono previsti tra le ipotesi in cui è ammessa l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, I’ll ottobre 2023.