Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43286 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43286 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/04/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata applicava la pena concordata a NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro ascritti
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME, che deduceva l’illegittimità della sentenza in quanto non sarebbe stata valutata la sussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen..
2.1.il ricorso non supera la soglia di ammissibilità: GLYPH secondo la consolidata giurisprudenza GLYPH della cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da
parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art cod. proc. pen.; in tal caso, la C orte provvede a dichiarare l’inammissibilità con or de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01).
3.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di NOME COGNOME:aglio che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 545-bis cod pen..
La doglianza non è consentita, dato che non si riferisce alla ”legalità dell contestabile con il ricorso per cassazione, ma alla mancata applicazione ex officio della sanzione sostitutiva prevista dall’art. 545-bis cod. proc. pen..
Invero l’art. 448, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che, quando si richiede la definizione del processo con l’applicazione della pena concordata, deve esserci il con delle parti anche in relazione all’applicazione della pena sostitutiva.
Il ricorso per cassazione, che denuncia il difetto di applicazione ex officio delle sanzioni sostitutive, non è pertanto consentito e, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. può essere dichiarato inammissibile de plano.
Nel caso in esame, sul punto, non risulta essere stato raggiunto alcun accordo.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023.