Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile Appellarsi in Cassazione?
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’esigenza di deflazione del carico giudiziario con il diritto alla difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, sottolineando la natura tassativa dei motivi di ricorso. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Appello per Rapina Aggravata
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Sassari. L’imputato era stato condannato per il delitto di rapina aggravata.
Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura, il difensore dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Il motivo sollevato non riguardava la volontà dell’imputato o l’entità della pena, bensì una presunta carenza di motivazione da parte del giudice di merito. In particolare, si lamentava che la sentenza non avesse argomentato a sufficienza sull’insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile in modo perentorio. La decisione si fonda su una norma specifica, l’articolo 448-bis, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotta nel 2017. Questa disposizione ha limitato drasticamente le ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
I Motivi Tassativi per il Ricorso
La norma citata stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso patteggiamento in Cassazione esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica: qualora il fatto sia stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata è illegale o non conforme alla legge, inclusa l’applicazione di misure di sicurezza.
La Corte ha osservato che il motivo sollevato dal difensore – la mancanza di motivazione sull’art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei confini tracciati dal legislatore.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha ribadito che la riforma del 2017 ha voluto conferire maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, considerandole come un accordo processuale tra le parti che, una volta raggiunto, può essere messo in discussione solo per vizi gravi e specifici. La lamentela circa la motivazione su una possibile causa di non punibilità attiene al merito della vicenda, un’area di valutazione che il patteggiamento stesso mira a superare attraverso l’accordo.
Poiché il ricorso è stato presentato dopo l’entrata in vigore della norma restrittiva e per un motivo non contemplato da essa, i giudici non hanno avuto altra scelta che dichiararne l’inammissibilità. La Corte ha inoltre ravvisato una colpa nella proposizione del ricorso, dato che la norma è chiara e non lascia spazio a interpretazioni estensive. Per tale ragione, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. Conferma che l’accesso al giudizio di Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è un’ipotesi eccezionale. Gli avvocati devono valutare con estremo rigore la sussistenza di uno dei quattro motivi tassativamente previsti dall’art. 448-bis c.p.p. prima di intraprendere questa strada. Proporre un ricorso basato su motivazioni diverse espone il proprio assistito a conseguenze economiche significative, oltre a confermare l’inevitabile inammissibilità dell’impugnazione. La stabilità dell’accordo processuale prevale, salvo i casi di illegalità o vizi fondamentali espressamente previsti dalla legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è sempre possibile. È ammesso solo per i motivi specifici e tassativamente elencati dalla legge.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare un patteggiamento?
Secondo l’art. 448-bis del codice di procedura penale, i motivi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Se il ricorso è basato su motivi diversi da quelli previsti, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40838 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40838 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SORGONO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Sassari de giugno 2023 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. delitto di rapina aggravata.
1.1 II difensore lamenta l’assenza di motivazione circa l’insussistenza di delle cause di non punibilità indicate nell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigor 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la s all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen misura di sicurezza”; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricors
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiar inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dic inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagam a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, cos equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27/09/2023
Il Consigliere estensore
La Presidente