Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7198 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7198 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BARI il 08/01/1962
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a BARI il 06/08/1992
avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BARI
dato avvi o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME a mezzo del comune difensore, il quale si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata, resa ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è consentito il ricorso per cassazione.
Rilevato, peraltro, che il motivo dedotto, assolutamente generico, è palesemente contraddetto dal contenuto della sentenza, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini conducenti ai fini della pronuncia resa, è valutata congrua la misura della pena risultante dall’accordo tra le parti.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pridete