Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4323 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4323 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui CODICE_FISCALE) nato in ALGERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di Fermo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di Fermo applicava a NOME la pena concordata fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i delitti ascrittigli ai capi 1, 2, 3, 5, 6, e 7 della rubrica (ai sensi degli artt. 605, 581, 612, comma 2, 337, 583 quater e 635, comma 2, cod. pen.), prosciogliendolo dal reato di cui al capo 4 per l’intervenuta remissione di querela.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’ar t. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ‘ solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza ‘.
I motivi addotti nel presente ricorso sono pertanto inammissibili: non rientra nei casi di ricorso previsti la mancata verifica della sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME