Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VASTO
a o avviso
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.’ nei confronti di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., e denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla durata della pe accessoria inflitta.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bi cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, cci. 2 bis, c.p.p., I pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cessazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; nel caso di specie il motivo s qualificazione giuridica del fatto è solo enunciato in ricorso ma non sviluppato, minimamente argomentato di talchè non è dato sapere neppure in relazione a quale delle 4 imputazioni elevate al COGNOME ci si riferisse. Va sul punto ricordato che in te di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza pu costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 1D3, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
Quanto al motivo inerente la durata della pena accessoria, è appena il caso di osservare come la durata di anni cinque della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, prevista dall’art. 29 cod. pen., sia predeterminata ex lege, e consegua di diritto alla pronuncia di condanna a pena superiore ad anni 3 di reclusione, come avvenuto nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i prof di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, in data 7 marzo 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente