Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Chiarisce i Limiti di Impugnazione
Il patteggiamento è uno strumento processuale che permette di definire il processo penale in modo rapido, attraverso un accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena da applicare. Ma cosa succede se una delle parti non è soddisfatta della sentenza? Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i rigidi confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché può essere dichiarato inammissibile.
Il Caso in Analisi: un Ricorso contro una Sentenza di Patteggiamento
Nel caso di specie, un imputato, condannato dal Tribunale di Bari per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione (art. 75, D.Lgs. 159/2011), proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. Il difensore lamentava una violazione di legge relativa alla determinazione della pena, facendo riferimento all’articolo 133 del codice penale, che elenca i criteri per l’esercizio del potere discrezionale del giudice.
L’imputato, pur avendo concordato la pena, contestava a posteriori le modalità con cui essa era stata quantificata, cercando di ottenere un annullamento della sentenza dalla Suprema Corte.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nella disciplina specifica che regola l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), ha stabilito paletti molto precisi. L’obiettivo del legislatore era chiaro: deflazionare il carico della Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi contro decisioni che nascono da un accordo tra le parti.
Secondo questa norma, il pubblico ministero e l’imputato possono presentare ricorso solo per motivi tassativamente elencati:
1. Mancata espressione del consenso da parte dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, come quello sollevato nel caso in esame relativo alla presunta violazione dei criteri di commisurazione della pena, è escluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e senza possibilità di appello. I giudici hanno prima di tutto specificato che, trattandosi di un’impugnazione palesemente infondata, il procedimento poteva essere trattato con rito semplificato “de plano”, ovvero senza udienza pubblica.
Nel merito, la Corte ha ribadito che la sentenza di patteggiamento è il risultato di un accordo tra le parti. Pertanto, contestare a posteriori la congruità della pena concordata è una contraddizione in termini. Il motivo del ricorso, basato sulla violazione dell’art. 133 c.p., attiene al trattamento sanzionatorio, un aspetto che non rientra nell’elenco tassativo dei vizi denunciabili previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La volontà dell’imputato è stata già espressa e cristallizzata nell’accordo di patteggiamento. Ammettere un ripensamento successivo sulla base di criteri discrezionali vanificherebbe la natura stessa del rito e l’intento deflattivo della norma. La Corte ha quindi concluso che il motivo addotto era manifestamente infondato e non consentito dalla legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per la Difesa
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questa sanzione è prevista dall’art. 616 c.p.p. per i casi in cui il ricorso sia viziato da colpa grave, come nel caso di un’impugnazione proposta per motivi espressamente vietati dalla legge.
Questa pronuncia serve da monito: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che richiede un’attenta valutazione preventiva. Una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. È fondamentale che la difesa sia pienamente consapevole dei confini del ricorso patteggiamento per evitare di incappare in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative conseguenze economiche per l’assistito.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è limitata a specifici e tassativi motivi previsti dalla legge, come chiarito dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato, relativo alla violazione dei criteri di determinazione della pena (art. 133 c.p.), non rientra tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento, essendo la pena frutto di un accordo tra le parti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, ritenuta equa dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di BARI
rct at – C) avviS – Cratte-pa – rbi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a NOME COGNOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reat di cui all’art. 75, comma 2, D.Igs. 159/2011.
Ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 133 cod. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previ dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricorso responsabilità e sulla pena sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volon dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualifi giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il d motivo attinente il trattamento sanzionatorio non rientra tra i casi per i quali è ammess ricorso per cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di col determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cass delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente