Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la volontà di accettare una pena concordata non è priva di conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, confermando l’inammissibilità per motivi generici e non previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dalla decisione di un imputato di impugnare davanti alla Corte di Cassazione la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari. La doglianza del ricorrente era focalizzata esclusivamente sul trattamento sanzionatorio che gli era stato inflitto, ritenuto eccessivo o ingiusto. L’imputato, pur avendo acconsentito all’accordo sulla pena, ha tentato di rimetterlo in discussione in un secondo momento attraverso il ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno specificato che il caso doveva essere trattato con la procedura semplificata “de plano”, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa modalità si applica alle impugnazioni proposte contro sentenze di patteggiamento successive all’entrata in vigore della Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), quando queste sono palesemente inammissibili.
Le Motivazioni: i Limiti Tassativi al Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui sia l’imputato che il pubblico ministero possono presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: nel caso in cui la sentenza del giudice non corrisponda alla richiesta di pena concordata tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia illegale, ovvero contraria a norme imperative.
La Corte ha sottolineato che qualsiasi motivo al di fuori di questo elenco ristretto rende il ricorso inammissibile. Poiché la sentenza di patteggiamento è il risultato di un accordo, le contestazioni relative alla responsabilità penale e all’entità della pena concordata non possono essere fatte valere in sede di legittimità. La doglianza del ricorrente, essendo una generica critica alla sanzione, non rientrava in nessuna delle categorie ammesse.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta due effetti automatici:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento di cassazione da lui inutilmente avviato.
2. La condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende: la Corte, valutata la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata, ha stabilito il pagamento di una somma, ritenuta equa, di tremila euro.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è una scelta processuale che implica una rinuncia a contestare nel merito la pena concordata, salvo i rari e specifici casi previsti dalla legge. Tentare un ricorso patteggiamento per motivi generici non solo è destinato al fallimento, ma espone anche a sanzioni economiche rilevanti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare l’entità della pena concordata?
No, la sentenza stabilisce che i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili, poiché la sentenza è il risultato di un accordo tra le parti.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso solo per motivi riguardanti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 del TRIBUNALE di BARI
(d- à o avviso alle -harti;f udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO
Il Tribunale di Bari ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole del trattamento sanzionatorio inflitto.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge, quest’ultima genericamente dedotta, non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente