Ricorso Patteggiamento: I Rigidi Limiti Imposti dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come, dopo la riforma legislativa, le possibilità di presentare un ricorso patteggiamento siano state drasticamente ridotte a un numero chiuso di motivi. Questo intervento chiarisce che non ogni presunto errore del giudice di merito può aprire le porte al giudizio di legittimità, con importanti conseguenze per la strategia difensiva.
Il Contesto del Ricorso e la Sentenza Impugnata
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale di Brescia. Il ricorrente lamentava un errore nel calcolo della pena detentiva, specificamente nella determinazione della misura finale a seguito dell’applicazione della diminuente prevista per la scelta del rito speciale.
L’imputato, in sostanza, non contestava la propria volontà di patteggiare né la qualificazione giuridica del fatto, ma unicamente quello che riteneva un errore materiale del giudice nell’eseguire le operazioni matematiche per definire la sanzione finale.
La Riforma e i Nuovi Limiti al Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017. Questa norma ha introdotto una limitazione tassativa ai motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Difetto nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta formulata e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha precisato che al di fuori di questo perimetro, ogni altro vizio, inclusa la carenza o illogicità della motivazione, non costituisce più un valido motivo di ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo dettagliato le ragioni. Innanzitutto, ha evidenziato che la doglianza del ricorrente, relativa a un presunto errore di calcolo, non rientra in nessuna delle quattro categorie previste dalla legge.
In particolare, la Corte ha stabilito che un errore nel calcolo della riduzione di pena per il rito non si traduce in una ‘illegalità della sanzione’. L’illegalità si configura quando la pena è di un genere diverso da quello previsto dalla legge o è determinata in una misura superiore al massimo o inferiore al minimo edittale. Un errore di calcolo, invece, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della sentenza, poiché l’entità della riduzione premiale trova il suo fondamento normativo nell’articolo 444 del codice di procedura penale.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: è inammissibile anche il ricorso che deduca la mancata verifica da parte del giudice dell’insussistenza di cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., come l’intervenuta prescrizione del reato. Anche questo motivo, infatti, esula dall’elenco tassativo dell’art. 448, comma 2-bis.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La pronuncia in esame consolida un orientamento rigoroso, che mira a definire il patteggiamento come un accordo processuale tendenzialmente definitivo, la cui stabilità può essere messa in discussione solo per vizi di natura eccezionale e strutturale. La decisione di dichiarare inammissibile il ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le implicazioni pratiche sono evidenti: la difesa deve valutare con estrema attenzione i presupposti per un ricorso patteggiamento, essendo preclusa la possibilità di contestare aspetti che non rientrino nella ristretta cerchia dei motivi consentiti. La scelta del patteggiamento implica una sostanziale accettazione del quadro accusatorio e della pena concordata, e le possibilità di rimetterla in discussione in sede di legittimità sono oggi estremamente limitate.
Dopo un patteggiamento, posso ricorrere in Cassazione se ritengo che il giudice abbia sbagliato il calcolo della riduzione della pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un semplice errore di calcolo nella riduzione della pena è una mera irregolarità e non configura una ‘pena illegale’. Pertanto, non rientra tra i motivi tassativi per i quali è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
L’impugnazione è consentita solo per quattro specifiche ragioni: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del reato, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
È possibile basare un ricorso contro il patteggiamento sulla mancata dichiarazione di prescrizione del reato da parte del giudice?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso che lamenta la mancata verifica di cause di proscioglimento, come la prescrizione del reato (art. 129 c.p.p.), è inammissibile, poiché tale motivo non è incluso nell’elenco tassativo previsto dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15740 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15740 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
i . da -tó -avviso -alre -35 -5″Ftr;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
Ritenuto che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta e che l’omessa indicazione dell’iter” attraverso il quale il giudic perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l’entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell’art. 444 cod. proc. pen.( Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007, Rv. 236188 – 01Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, Rv. 277892 – 01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 – 01; Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Rv. 283943 – 01).
Rilevato che il ricorrentesi è limitato a contestare un errore di calcolo nella determinazione della misura della pena detentiva a seguito dell’applicazione dell diminuente correlata alla scelta del rito.
Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore
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Il Presidente